Interpello ambientale 07.05.2024 - Rinnovabili: VIA e procedimento unico
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Interpello ambientale 07.05.2024 - Rinnovabili: VIA e procedimento unico
ID 21836 | 10.05.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 07.05.2024
Oggetto: Interpello ex art 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Istanza per chiarimenti circa l'interpretazione sulle esenzioni delle valutazioni ambientali in conformità all'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577 e circa il procedimento unico di cui all'art 12, comma 4 del D.lgs. n. 387 del 2023.
Con nota acquisita con prot. n. 192203 del 24/11/2023 codesta Associazione di categoria ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento relativamente a:
A) Interpretazione da dare all'applicazione dell'esenzione dalle valutazioni ambientali in conformità art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577, nell'ipotesi di un impianto collocato nella tipologia di aree elencate all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021, ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano preventivamente sottoposto a VAS, e che, a giudizio di codesta Associazione, beneficerebbe dell'esenzione dalla VIA.
B) L'espressa previsione contenuta all'ultimo capoverso del comma 4 all'articolo 12, del D.lgs. n. 387 del 2023, che a detta dell'istante chiarirebbe che il procedimento unico [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. Ad avviso dell'interpellante, tale norma sembra avere la chiara finalità di non rallentare procedimento di AU nelle more dell'espletamento del procedimento di VIA. e consentirebbe quindi all’operatore di avviare contestualmente le istanze di VIA e AU,
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Con riferimento agli aspetti di competenza della Direzione Generale Valutazioni Ambientali di cui al primo quesito avente ad oggetto la richiesta di corretta interpretazione dell'art. 47, commi da 1 a 1 quater del D L. n. 13 del 2023, si evidenza quanto segue.
Codesta Associazione di categoria ha rappresentato che l'art. 47 commi da 1-bis a 1-quater del D.L. Attuazione PNRR-ter (D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni nella legge di conversione 21 aprile 2023 n. 41) introduce, per alcune fattispecie di impianti, esenzioni dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, applicabili fino alla data del 30 giugno 2024.
Nello specifico, Confindustria assume che l'unica interpretazione che potrebbe portare ad una concreta accelerazione nell'istallazione degli impianti rinnovabili sarebbe quella secondo cui un ipotetico impianto collocato nella tipologia di aree elencate all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021 ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano o programma per il sol fatto di essere stato preventivamente sottoposto a VAS, beneficerebbe dell'esenzione dalla VIA prevista dall'articolo 47 commi da 1-bis a 1-quater senza necessità che tale piano o programma preveda espressamente che quell'area debba essere dedicata alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile o stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. Dette aree debbono essere qualificate come idonee ai sensi dell'art 20 D. 1gs. 199/2021, per cui, vista tale qualifica ai sensi della legge nazionale, parrebbe qualificarsi come ridonante e non necessaria una ulteriore qualificazione dell'area come adatta ad ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile da parte di un piano locale che disciplina aspetti diversi (ancorché correlati) alla materia della localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Tale interpretazione, conclude infine l'Associazione risulterebbe la più coerente con le disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2577, che non richiede che il piano o programma oggetto della valutazione ambientale strategica abbia previsto in quella zona la localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Tale interpretazione sembrerebbe, sempre a parere dell’interpellante, l'unica coerente con l'art 3 del Regolamento (UE) 2022/2577 il quale prevede che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica.
Alla luce delle argomentazioni addotte viene chiesto che il Ministero confermi questa interpretazione per cui per un impianto collocato nella tipologia di aree elencate all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021, ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano preventivamente sottoposto a VAS, non vi sarebbe necessità di espletamento della VIA
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La norma richiamata, id est l’art 47 DL 13 del 2023 convertito nella L. 21 aprile 2023 n. 41 prevede l'esenzioni dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relative ai progetti, che ricadono nelle aree idonee ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), di:
- impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW….(omissis);
- impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ….(omissis);
- rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti….(omissis) sino a 50 MW;
- repowering di impianti eolici già esistenti, ……(omissi) sino a 50 MW;
- produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW
….(omissis);
- infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale…..(omissis).
Il testo del citato articolo definisce in modo specifico e tassativo i casi in cui vi possa essere esenzione dalla VIA escludendo quindi possibili interpretazioni estensive.
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L’interpellante ha rappresentato che il comma 4 dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/2023, nel testo attualmente vigente come modificato dal decreto-legge n 13 del 2023, dispone che:
L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato del luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
L'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 12 succitato prevede che "Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.
Detta previsione ad avviso dell'interpellante chiarirebbe che il procedimento unico di [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA anche perché la finalità della modifica apportata dal legislatore sarebbe quella di non rallentare il procedimento di AU nelle more dell'espletamento del procedimento di VIA.
Conclude dunque l'interpellante in maniera interlocutoria per cui "assumendo che la ricostruzione della ratio della nuova normativa sia corretta, ne deriverebbe, quindi, che all'operatore sia riconosciuto il diritto di presentare: - istanza di VIA al MASE per l'espletamento dell'istruttoria ambientale e il rilascio del relativo provvedimento; e istanza di AU alla relativa autorità competente (Regione o Provincia a seconda della Regione in cui è localizzato il progetto) allegando evidenza della presentazione dell'istanza di VIA. Il procedimento manterrebbe, quindi, la sua autonomia procedimentale a impulso di parte, dovendo però confluire il relativo provvedimento finale nella conferenza dei servizi indetta ai fini del rilascio dell'AU."
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La novellazione normativa dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2023, rafforza la procedura autorizzativa unica con l’inserimento al suo interno delle valutazioni di impatto ambientale, contemplandone anche la specifica tempistica; al contempo il legislatore, non intervenendo nelle disposizioni di cui alla Parte II del Dlgs. 152/2006 ha lasciato immutata al proponente la possibilità di acquisire autonomamente il parere di compatibilità ambientale sul progetto ai sensi dell’art.23 del citato decreto, per le opere di competenza statale.
Pertanto, con riferimento alle competenze della direzione Valutazioni Ambientali, atteso che il procedimento di VIA è attivato su istanza di parte, si conferma il permanere della facoltà di richiedere il provvedimento di VIA indipendentemente dall’autorizzazione.
Quanto alla parte del quesito riferibile alle competenze del Dipartimento Energia ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, con la nota prot. 73742 del 19 aprile 2024, si è rappresentato che il nuovo articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/2003, come modificato dal DL 13/2023, contiene una norma transitoria da interpretare restrittivamente e cioè che il procedimento unico possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio di VIA solo per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 12 comma 4.
Fonte: MASE
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