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Raccomandazione (UE) 2024/599

ID 21465 | | Visite: 783 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21465

Raccomandazione  UE  2024 599

Raccomandazione (UE) 2024/599 / Proposta PNEC 2021-2030

ID 21465 | 07.03.2024

Raccomandazione (UE) 2024/599 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dell’Italia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell’Italia con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento

GU L 2024/599 del 07.03.2024

__________

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima (PNEC) dell’Italia 2021-2030

(1) L’Italia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima il 19 luglio 2023.

(2) L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell’elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima. Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l’energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU, e nell’ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell’energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative all’Italia del 2022 e 2023 e nelle raccomandazioni del Consiglio all’Italia. Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell’ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l’obiettivo di acquisire una visione d’insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall’aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio della CO2 che si prevede saranno disponibili nel 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura o regolamento «LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell’obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto, inoltre, del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l’adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli dei cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull’adattamento valutano in che misura l’Italia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’Unione dell’energia. L’assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell’Unione dell’energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dell’Italia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale dell’Italia all’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, associato all’impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo del Portogallo ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell’importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell’industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l’energia eolica.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all’efficienza energetica si fondano sull’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, sulla formula di cui all’allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione agli obiettivi, ai traguardi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall’attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro. Le raccomandazioni esprimono l’assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell’energia.

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l’integrazione del mercato interno dell’energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull’importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407.

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l’importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l’adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un’industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un’economia forte, competitiva e pulita all’interno dell’Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull’importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisce una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano italiano per la ripresa e la resilienza e i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell’ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l’importanza fondamentale di condurre un’ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un’effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus.

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dell’Italia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l’impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Italia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) L’Italia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell’elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l’obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure italiane con i citati obiettivi. Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L’Italia dovrebbe tenere in debito considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Unione (comprese quelle provenienti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l’obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che l’Italia ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione.

(21) Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento global. Le politiche di adattamento sono incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l’economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e i rischi presenti oggi o che si presume aumenteranno in futuro a causa dei cambiamenti climatici, degli sviluppi a livello socioeconomico o di altri fattori non legati al clima e che potrebbero avere un’incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile. Le misure di adattamento devono essere attuate con l’obiettivo di migliorare la preparazione e la resilienza e possono essere predisposte secondo percorsi che prevedono una sequenza di misure indirizzate a un obiettivo di adattamento. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore.

(22) La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Molti interventi di adattamento climatico partono dal livello locale e regionale. Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l’impegno pubblico e l’azione locale. Sono necessari un dialogo costruttivo e interventi coordinati a tutti i livelli di governance. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(23)

Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche.

RACCOMANDA ALL’ITALIA DI INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche nei settori dei trasporti, dell’edilizia e dell’agricoltura, per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO2, compreso il metano, l’N2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall’uso dei prodotti, dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario compreso, secondo le proiezioni, tra 6,7 e 8,7 punti percentuali per conseguire l’obiettivo nazionale di –43,7 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l’impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell’Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportato il CO2 catturato. Individuare i volumi di iniezione di CO2 che saranno disponibili entro il 2030.

3. Definire percorsi concreti per il conseguimento degli obiettivi nazionali nel settore LULUCF, quali definiti nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all’obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero – 310 MtCO2equivalente e all’obiettivo di assorbimento specifico per paese di – 3 158 ktCO2equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell’Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi sui rischi e sulle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e/o delle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. Illustrare e quantificare meglio, laddove possibile, il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell’Unione dell’energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell’ambito dell’Unione dell’energia, comprese misure per salvaguardare la capacità di generazione di energia elettrica e i risparmi di energia nell’edilizia residenziale. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell’energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all’orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Confermare che le proiezioni e gli indicatori inseriti nel piano rappresentano traguardi specifici per contribuire al conseguimento dei sotto-obiettivi indicativi per il 2030 nei settori dell’edilizia e industriale, degli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento nei periodi 2021-2025 e 2026-2030 e dell’obiettivo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Indicare un obiettivo indicativo di riscaldamento e raffreddamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all’allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001.

6. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo dell’Italia all’obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell’Unione, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo l’Italia intenda facilitare ulteriormente l’iter di autorizzazione, accelerando e semplificando le procedure. Descrivere in che modo sarà definito l’obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l’idrogeno nell’industria e preparare l’UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

7. Inserire proiezioni sulla domanda e l’offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell’offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell’utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono all’Italia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Adottare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano alla luce del potenziale dell’Italia in biogas e biometano e il profilo di produzione per il consumo e l’infrastruttura esistente di gas naturale, l’uso del digestato e le applicazioni per la CO2 biogenica.

8. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell’iter per l’adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

9. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l’efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell’efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Definire misure per tradurre in pratica le potenzialità di sviluppo di un’infrastruttura per la cogenerazione a alta efficienza o il teleriscaldamento e il teleraffrescamento dal calore di scarto e da altre fonti di energia rinnovabile, anche in settori industriali individuati mediante una valutazione globale, in linea con l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791.

10. Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050, con traguardi intermedi per il 2030 e 2040, nonché un confronto tra tali traguardi intermedi e la più recente strategia di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone i finanziamenti e i costi e il loro impatto per quanto riguarda i risparmi di energia.

11. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e, in particolare, fissando obiettivi in materia di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l’esigenza imperativa dell’adattamento climatico nel sistema dell’energia. Valutare l’adeguatezza dell’infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

12. Fissare obiettivi chiari per migliorare la capacità di interconnessione elettrica e stabilire un calendario preciso per l’attuazione dei relativi progetti. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le modalità per agevolare l’integrazione del sistema energetico secondo l’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

13. Sviluppare ulteriormente l’approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione. Fornire maggiori informazioni sul ruolo dell’osservatorio nazionale sulla povertà energetica istituito nel 2021.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell’innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l’obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell’industria e favorire la transizione delle imprese verso un’economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all’energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l’analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all’economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regimi di sostegno finanziario scelti per attuare le politiche e le misure, finanziati dai bilanci pubblici, e dell’uso di strumenti finanziari misti che utilizzano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica, garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche di promozione nazionali nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell’impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

16. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Italia e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

17. Indicare la data entro la quale l’Italia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo l’Italia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

18. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l’impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica. Garantire l’allineamento tra il calendario per l’eliminazione graduale del carbone illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima con particolare attenzione all’area del Sulcis Iglesiente (Sardegna). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire un’adeguata base analitica per la preparazione di un futuro piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato nell’edilizia, nel trasporto su strada e in altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico contenuto nel piano nazionale per l’energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dell’Italia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

19. Presentare un quadro d’insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

20. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all’interno del gruppo ad alto livello sull’interconnessione energetica nell’Europa centrale e sudorientale, compreso negli ambiti dell’interconnettività, dell’efficienza energetica e del mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Illustrare in che modo l’Italia intenda stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l’articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche. Proseguire gli sforzi per firmare i quattro rimanenti accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Austria, Germania, Grecia e Croazia).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L’OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL’ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l’adozione di ulteriori, urgenti misure per allineare all’obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. In particolare, gli sforzi dovrebbero esser indirizzati a decarbonizzare la produzione di energia.

2. Aggiornare e migliorare l’ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, in particolare rafforzando gli obiettivi dell’Italia di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull’adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l’adattamento. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Garantire progressi nell’attuazione delle misure di adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione.

4. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Sensibilizzare ai rischi e alle vulnerabilità attuali e alle opzioni per farvi fronte. Ricavare insegnamenti dai risultati del monitoraggio e della valutazione, responsabilizzare le strutture di governance, favorire gli interventi a livello locale e promuovere la flessibilità per adeguarsi a circostanze in evoluzione. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell’elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

5. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

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Ott 30, 2024 90

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 137

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

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Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 158

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Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 281

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Ott 21, 2024 196

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Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
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Decreto 21 gennaio 1987

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