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Interpello ambientale 15.02.2024 - Etichettatura batterie

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Interpello ambientale 15 02 2024 

Interpello ambientale 15.02.2024 - Etichettatura batterie

ID 21405 | 22.02.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 15.02.2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - applicazione della normativa vigente in materia di etichettatura delle batterie.

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Città Metropolitana di Genova ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sul seguente aspetto: “in presenza di apparecchi contenenti batterie non sostituibili da parte dell’utilizzatore finale, la cui caratteristica consiste, quindi, nel fatto che il “fine vita” dell’AEE e quello della batteria in esso incorporata coincidono, si chiede di conoscere se il simbolo, previsto per i RAEE, di cui all’allegato IX del D. Lgs 49/2014, apposto sull’imballaggio, sia sufficiente, oppure se sia necessario che la batteria o l’imballaggio medesimo, nel caso in cui le dimensioni della batteria non lo consentano, debbano recare (anche) il simbolo per la raccolta differenziata di cui all’allegato IV del D. Lgs 188/2008.”

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto si riporta quanto segue:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale e, in particolare
- articolo 183, comma 1, lettera p) che riporta la seguente definizione “raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”;
- articolo 183, comma 1, lettera n) che riporta la seguente definizione "gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. …omissis…”;
- decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”, con particolare riferimento agli articoli 9, 22 e 23 e all’allegato IV;
- decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, con particolare riferimento all’articolo 28 e allegato IX.

Considerazioni

Dai riferimenti normativi sopraesposti emerge quanto di seguito riportato.

Premesso che la gestione dei rifiuti, così come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 152 del 2006, comprende tutte le operazioni a cui il rifiuto è sottoposto nella fase di fine vita del prodotto, è doveroso chiarire che per gli apparecchi con batterie in essi incorporate, i relativi rifiuti seguono operazioni di gestione diverse tali da non far coincidere il loro fine vita, seppur il conferimento possa avvenire in maniera congiunta.

Nel merito, con riferimento a pile, accumulatori e pacchi batterie, l’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, dispone che tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell’allegato IV allo stesso decreto, rappresentato da un bidone della spazzatura con ruote, barrato da una croce. Tale simbolo è funzionale a fornire informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai suddetti prodotti ai fini dell’avvio degli stessi alle successive specifiche operazioni di gestione.

Lo stesso articolo 23, al comma 2, specifica le caratteristiche d’ingombro del simbolo sulla superficie della pila, dell’accumulatore o del pacco batterie, in funzione della dimensione e forma di questi ultimi. Nel caso in cui i suddetti prodotti abbiano dimensioni molto ridotte il simbolo deve essere apposto sull’imballaggio. Ne discende che non può in alcun caso essere esclusa l’apposizione dell’etichettatura.

Con riferimento al quesito posto, le batterie contenute negli auricolari wireless e nelle basi incorporate per la ricarica degli stessi, seppur inamovibili da parte dell’utilizzatore finale e di dimensioni particolarmente ridotte così come rappresentato nell’istanza, rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 188/2008 e pertanto sono soggette all’obbligo di etichettatura di cui all’articolo 23, del citato decreto legislativo. Tale etichettatura, laddove ricorrano i requisiti di dimensione previsti dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 23, è apposta sull’imballaggio.

Con riferimento, invece, alle AEE, l’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dispone che per assicurare il corretto smaltimento dei RAEE da parte del consumatore finale e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo raffigurato nell’Allegato IX al medesimo decreto, rappresentato da un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Con i successivi commi 6 e 7, del citato articolo 28, sono dettagliate le modalità di apposizione del simbolo nonché, nei casi di impossibilità, per dimensioni e funzione del prodotto, l’obbligo di apporre il simbolo di cui all’Allegato IX sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia relativi all’AEE.

Anche per le AEE, da quanto sopra, discende che non può in alcun caso essere esclusa l’apposizione dell’etichettatura.

Da quanto sopraesposto si desumono i seguenti elementi:

- il simbolo di cui all’Allegato IV del d.lgs. 188/2008 deve essere obbligatoriamente riportato sulle batterie o, se del caso, sui relativi imballaggi;
- il simbolo di cui all’Allegato IX del d.lgs. 49/2014 deve essere obbligatoriamente riportato sulle AEE o, se del caso, sui relativi imballaggi, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia relativi all’AEE;
- il simbolo di cui all’Allegato IV del d.lgs. 188/2008 differisce da quello dell’Allegato IX del d.lgs. 49/2014 sia per l’immagine raffigurata che per le dimensioni.

Conseguentemente, con riferimento alle AEE contenenti batterie di cui al quesito posto, l’apposizione del solo simbolo riconducibile all’allegato IX del d.lgs. 49/2014, non esonera dall’apposizione del simbolo di cui all’Allegato IV del d.lgs. 188/2008 sulla batteria ovvero, laddove ne ricorrano le condizioni, sull’imballaggio dei prodotti.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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