Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Delibera ANAC n.1 del 10 gennaio 2024

ID 21328 | | Visite: 1222 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21328

Delibera ANAC n.1 del 10 gennaio 2024 / Gara per il trattamento dei rifiuti. Illegittimo il requisito della distanza (clausola territoriale)

ID 21328 | 07.02.2024

Verifica ex art. 220 d.lgs. 36/2023 - Servizio di trattamento con avvio a recupero della F.O.R.S.U. - C.E.R. 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili da cucine e mense" - area Bergamo e Brescia - LOTTO n. 1 - CIG omissis- LOTTO n. 2 - CIG omissis

Parere motivato ai sensi dell’articolo 220 comma 3 d.lgs. 36/2023

Annullamento di tutti gli atti di gara riguardanti il servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense. E’ quanto ha invitato a fare Anac con la delibera n.1 del 10 gennaio 2024. Destinataria una società di servizi comunali della Lombardia, incaricata del conferimento dei rifiuti organici raccolti sul territorio bergamasco e bresciano. L’Autorità, a seguito dell’esposto di un operatore economico, ha aperto un’istruttoria sulla gara verificando l’illegittimità del disciplinare, in particolare per il requisito prescritto di disporre di un impianto a distanza massima di 10 chilometri dalla sede operativa.

Le indicazioni dell'Autorità

Anac suggerisce “l’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati, compresi i provvedimenti di aggiudicazione), stante la presenza dei vizi gravanti la l’ex specialis esposti in parte motiva, il primo dei quali riconducibile alla fattispecie legittimante”.
L’Autorità, inoltre, “raccomanda in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati”.
A tal proposito, vengono assegnati 20 giorni “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.

I rilievi

Ad essere messa in discussione da Anac è la legittimità della cosiddetta clausola territoriale del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.
La clausola è ritenuta da Anac “illegittima e limitativa della concorrenza”.
“Allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali – scrive l’Autorità-, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”.
Nel caso specifico, la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km, previsto quale requisito di partecipazione condizionante l’accesso alla procedura selettiva, appare illegittima e all’evidenza limitativa della concorrenza in quanto, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale. “Infatti, - scrive Anac - anche laddove la stazione appaltante avesse voluto introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe comunque illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza”.

Il principio di prossimità ambientale

In questo caso non è comunque invocabile il principio di prossimità ambientale: le motivazioni sono infatti di natura esclusivamente economicae non costituiscono interesse di natura ambientale ritenuto prevalente rispetto a quello concorrenziale.
“In tal senso – scrive Anac -, i documenti di gara avrebbero ad esempio potuto imporre a carico dei concorrenti i maggiori costi derivanti da un trasporto verso un impianto ubicato a distanza superiore ai 10 km; una simile clausola avrebbe consentito una partecipazione più ampia, salvaguardando al contempo il diritto alla concorrenza e l’economicità della procedura”.

Le altre criticità

“Vanno evidenziate anche – scrive ancora Anac - le criticità relative al criterio selettivo previsto dal disciplinare di gara. Infatti, sebbene il criterio prescelto sia quello del minor prezzo, la formula prevista dal disciplinare valorizza la distanza del sito di conferimento rispetto al sito operativo, oltre al minor prezzo offerto. Tale previsione appare illegittima. La valorizzazione del criterio della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatti, un criterio premiale nell’ambito della formula relativa all’applicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per l’effetto, un più opportuno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Delibera ANAC n.1 del 10 gennaio 2024.pdf)Delibera ANAC n.1 del 10 gennaio 2024
 
IT177 kB194

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 124

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 109

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 104

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 207

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 154

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto
Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis 2023
Dic 26, 2024 137

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis - 2023

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane. Anno 2023 ID 23199 | 26.12.2024 / In allegato Linee di attività ISPRA/ARPA: fioriture algali di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane Ostreopsis ovata Fukuyo è un dinoflagellato potenzialmente… Leggi tutto

Più letti Ambiente