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Interpello ambientale 20.12.2023 - Verifica VIA potenza termica impianti combustione

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 Interpello ambientale 20 12 2023   Verifica VIA di competenza statale potenza termica impianti termici sopra i 50 MW

Interpello ambientale 20.12.2023 - Verifica VIA di competenza statale potenza termica impianti combustione sopra i 50 MW

ID 21109 | 09.01.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 20.12.2023

Oggetto: Corretta interpretazione della potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per gli impianti di cui al punto 1 lettera a dell’Allegato II bis alla Parte II del l D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi 

Con nota acquisita al prot. MASE -registro ufficiale ingresso n. 0091777 del 06-06-2023 codesta Provincia - Settore Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile UO Risorse Idriche, Difesa Idrogeologica e Protezione Civile - ha presentato l’istanza di interpello di cui all’oggetto.

L’interpellante, ha sottoposto un quesito relativo alla corretta interpretazione dell’ambito di applicazione della categoria di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, definiti al Punto l lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del l D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW".

In particolare ha chiesto se nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati gli impianti di combustione semplicemente installati presso lo stabilimento, oppure solo gli impianti effettivamente utilizzati, escludendo gli impianti di riserva/emergenza oppure gli impianti che, pur non essendo classificati di riserva/emergenza, sono comunque impiegati, in una logica di ridondanza, in modo alternato ad altri e mai in modo contemporaneo, soprattutto se dotati di interblocchi fisici che ne impediscono il contemporaneo utilizzo.

La richiesta di chiarimento viene motivata dal fatto che la locuzione "potenza termica complessiva” potrebbe essere intesa come potenza termica installata, cioè la somma delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione semplicemente installati presso uno stabilimento/installazione indipendentemente dal loro effettivo impiego, rispetto alla massima capacità produttiva dello stabilimento/installazione, a cui sono asserviti.

L’esponente rappresenta inoltre che nell’ambito della disciplina delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), questo Dicastero con propria Circolare Prot. n. DVA..U.0027569.14- 11-2016, ha chiarito che, in merito alla capacità produttiva di un’installazione, la stessa è da intendersi come la "capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto”, concetto che collima perfettamente con quello di impatto potenziale di un progetto (riportato al punto 3 Allegato V alla Parte II l D.lgs. 3 aprile 2006 n.152).

Sottolinea ancora l’interpellante che la medesima Circolare di questo Dicastero in materia di AIA riportando testualmente che «E’ possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l’installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre)», introduce il concetto di limite legale alla capacità produttiva, da confrontare con le rispettive soglie, un limite disposto, ad esempio, da prescrizioni che vietano l’impiego di caldaie di riserva in contemporanea con le altre.

Tanto rappresentato l’interpellante formula il quesito di seguito riportato “si chiede se ai fini dell’assoggettamento a verifica di esclusione dalla VIA di competenza statale, di cui al Punto 1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del l D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW", debba essere considerata la potenza termica semplicemente installata o quella che creerà il massimo impatto potenziale corrispondente, invece, alla potenza massima complessiva effettivamente richiesta dal progetto presentato.”

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Con riferimento al quesito sottoposto a questa Amministrazione si rappresenta quanto segue. Come noto con il D.Lgs 104/2017 è stato introdotto l’Allegato II bis al l D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, relativo alle categorie di progetti per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale.

La verifica di assoggettabilità è la procedura che si attiva allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Questa fase procedimentale è finalizzata alla valutazione, da parte dell'Autorità competente, degli impatti sull'ambiente del progetto ove gli impatti non siano negativi e significativi, verrà esclusa la procedura di VIA; viceversa, in caso di impatti significativi sull'ambiente, dovrà attivarsi la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Tale essendo lo spirito della norma, la disamina del caso oggetto dell’odierno interpello deve necessariamente tener conto del principio testé enunciato.

Nello specifico ai fini dell’assoggettamento a verifica di esclusione dalla VIA di competenza statale, di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del l D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. occorrerà tener conto del fatto che gli impatti sull’ambiente della tipologia di impianti di che trattasi non sono unicamente quelli generati dalle unità in esercizio dell’impianto sulla componente atmosfera, poichè il progetto nel suo complesso dimensionale totale – comprensivo anche delle unità di riserva - determina ex se impatti anche a livello di consumo/impermeabilizzazione di suolo, paesaggio, biodiversità, reti idriche, movimento terra, ecc. dunque è la totalità di detti impatti che deve essere considerata in sede di verifica di assoggettabilità.

Ne consegue che anche in applicazione del principio di massima precauzione ai fini dell’assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a VIA si ritiene che nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati tutti gli impianti di installati ivi inclusi quelli di riserva.

Fonte: MASE

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