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Interpello ambientale 01.12.2023 - Chiarimento normativo DPR n. 304/2001

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Interpello ambientale 01 12 2023

Interpello ambientale 01.12.2023 - Chiarimento normativo DPR n. 304/2001

ID 21002 | 19.12.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 01.12.2023

Oggetto: Richiesta di chiarimento normativo relativo al DPR n. 304/2001 per l’identificazione dell’autodromo esistente di Binetto ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Con riferimento alla richiesta di chiarimento normativo relativo al DPR n. 304/2001 al fine della corretta identificazione dell’autodromo esistente di Binetto presentata da parte di codesta Amministrazione comunale in data 10 novembre scorso, acquisita agli atti con prot. 0182707/MASE del 13/11/2023, si rileva anzitutto che l’istanza così come formulata esula dalla disciplina dell’interpello ambientale.
Infatti, in base all’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’istituto dell’interpello in materia ambientale consente di inoltrare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, quindi le relative istanze devono essere finalizzate eventualmente ad ottenere una interpretazione normativa e non già l’espressione di un parere sull’attività posta in essere da altri enti, attività quest’ultima di competenza dell’autorità giurisdizionale.
Ciò premesso, in considerazione del dialogo cooperativo che da sempre ispira i rapporti di questo Ministero con gli enti rappresentativi degli interessi dei cittadini, si precisa quanto segue. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” all’art. 2, rubricato “Definizioni”, contempla espressamente le seguenti ipotesi:

1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o più piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attività o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana;

2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni:

a) sia in esercizio;
b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;
c) sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale.

Con specifico riferimento ai limiti da rispettare il DPR 304/2001 all’art. 3, comma 3, dispone quanto segue:

3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:

a) per i nuovi autodromi:
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22; 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti:
70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9; 50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.

Nelle norme citate, quindi, non si rinviene alcun riferimento specifico ad interventi di ampliamento e/o modifica di un autodromo, ipotesi che pertanto dovrà essere ricondotta nell’ambito della disciplina vigente, nel rispetto del principio di precauzione, che come noto costituisce un criterio fondamentale dell’azione amministrativa in materia ambientale.

Fonte: MASE

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