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Interpello ambientale 10.08.2023 - Compatibilità di finanziamenti differenti a favore delle CER

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 Interpello ambientale 10 08 2023   Compatibilit  di finanziamenti differenti a favore delle CER

Interpello ambientale 10.08.2023 - Compatibilità di finanziamenti differenti a favore delle CER 

ID 20292 | 31.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 10.08.2023

OGGETTO: Quesiti in merito alla compatibilità di finanziamenti differenti a favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) - D.Lgs. 199/2021

Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

Con riferimento alla nota prot. n. 114335 del 13/07/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 30 maggio 2023, con cui codesta Direzione Generale dell’Industria – Servizio Energia ed Economia Verde della Regione autonoma Sardegna chiede chiarimenti in merito alla compatibilità di finanziamenti differenti a favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) del D. Lgs 199/2021 ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si risponde quanto segue.

PREMESSE

In data 30 maggio 2023 è stata acquisita al protocollo n. 114335 del Direzione Generale dell’Industria – Servizio Energia ed Economia Verde della Regione autonoma Sardegna una istanza di chiarimenti in merito alla compatibilità di finanziamenti differenti a favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) del D. Lgs 199/2021 con la quale si è denunciato quanto segue:

- la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. 15/2022, DGR 35/108 del 22.11.2022 16/8 e DGR del 27.04.2023 (allegati alla presente), ha previsto un finanziamento diretto ad alcuni Comuni della Sardegna, volto a coprire parte delle spese di uno studio di fattibilità per le costituende CER, a cui verranno poi trasferite le somme; si chiede se questi finanziamenti siano compatibili con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e se contribuiscono o meno al raggiungimento del massimale per i contributi in conto capitale previsto da tale misura (40%).

QUESTIONE

Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sulla questione che segue:

1. se il finanziamento diretto ad alcuni Comuni della Sardegna, volto a coprire parte delle spese di uno studio di fattibilità per le costituende CER stabiliti ai sensi della L.R. 15/2022, del DGR 35/108 del 22.11.2022 16/8 e del DGR del 27.04.2023 siano compatibili con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
2. se le spese di uno studio di fattibilità per le costituende CER contribuiscono o meno al raggiungimento del massimale per i contributi in conto capitale previsto da tale misura (40%).

QUADRO NORMATIVO

1. Il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility»:
- Art. 9 (rubricato «Addizionalità e finanziamento complementare»):
«Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.»
2. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- M2C2.1 (rubricato «Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile» e l’Investimento 1.2: (rubricato «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo»);
3. Circolare 33/2021 del 31/12/2021 elaborata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, Ufficio II con oggetto «Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
4. L. R. 2022-15. Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, Capo II (rubricato «Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili»
-Art. 6 (rubricato «Finalità»
«1. La Regione, nel rispetto della normativa e degli obiettivi europei in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER)»
5. D.M. del 15 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica recante
«Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR. (22A06066)».
- Art. 8 (rubricato «Erogazione del contributo in conto capitale»), comma. 2 lett e):
«2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale:
a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
d) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.»

PARERE

Si riscontra il quesito sollevato da codesto ufficio in merito alla compatibilità di finanziamenti differenti a favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) del D. Lgs 199/2021.

Riguardo a tale richiesta, si osserva quanto di seguito riportato, anticipando che l’interpretazione sistematica e analogica della disposizione in valutazione appare condurre alla conclusione in virtù della quale il finanziamento diretto ad alcuni Comuni, volto a coprire parte delle spese di uno studio di fattibilità per le costituende CER è compatibile con i finanziamenti del PNRR e che dette spese contribuiscono al raggiungimento del massimale per i contributi in conto capitale previsto da tale misura (40%).

A tali fini, giova in primo luogo rilevare che la previsione legislativa che il PNRR italiano approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 con la misura M2C2.1 (rubricato «Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile» e l’Investimento 1.2:
«Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti per le comunità energetiche anticipatamente recepite dall’Italia e definite nella dir. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Si specifica, inoltre, che l’incentivo in conto capitale ammonta fino al 40% della spesa ammissibile, in linea con quanto stabilito dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

L'investimento 1.2, infatti, individua le Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale. In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

Nell’ambito di tale obiettivo si inserisce la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili delle Regione Sardegna che con L.R. 15/2022, del DGR 35/108 del 22.11.2022 16/8 e del DGR del 27.04.2023 tramite il finanziamento diretto ad alcuni Comuni, volto a coprire parte delle spese di uno studio di fattibilità per le costituende CER punta a raggiungere le finalità di cui all’art 6 della L.R. 15/2022, dove si stabilisce che «La Regione, nel rispetto della normativa e degli obiettivi europei in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).»

Tale strategia regionale trova conferma nelle norme del Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility» a prevedere nell’art. 9 che «Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.». Pertanto, non si esclude la compatibilità dei fondi PNRR e altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione però che tale sostegno non copra lo stesso costo.

L’articolo 9 di cui sopra è stato interpretato da parte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, proprio in merito all’addizionalità, al finanziamento complementare e all’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento. Precisamente, la circolare conferma e specifica che «Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione».

In tal caso, i contributi regionali per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di comunità energetiche da fonti rinnovabili ed i fondi PNRR sono considerati “complementari”, a copertura di differenti quote, in ragione del fatto che è consentito cumulare su un unico investimento fonti differenti, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo e che, complessivamente, non si superi il 100% del valore del progetto.

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Con riguardo al contributo di dette spese al raggiungimento del massimale del 40%, si osserva che le previsioni normative attualmente in vigore sul finanziamento di misure simili per la promozione delle fonti rinnovabili, vale a dire quelle contenute nel D.M del 15 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR» stabiliscono nel dettaglio, all’art. 8, quali sono considerate le spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale nella misura massima del 40% ai sensi del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 «Addizionalità e finanziamento complementare» del Reg. (UE) 241/2021.

In particolare, il comma 2, lett. e) del predetto art. 8 stabilisce che rientrano nelle spese ammissibili del contributo in conto capitale «e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile».

In base all’interpretazione analogica, si evince quindi che le spese di uno studio di fattibilità contribuiscono al raggiungimento del massimale per i contributi in conto capitale previsto da tale misura (40%).

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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