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Interpello ambientale 30.08.2023 - Registrazione Corte dei Conti finanziamenti PNRR

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Interpello ambientale 30 08 2023

Interpello ambientale 30.08.2023 - Registrazione della Corte dei Conti dell’atto d’obbligo finanziamenti PNRR

ID 20281  | 31.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 30.08.2023

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – Registrazione della Corte dei conti dell’atto d’obbligo relativo all’accettazione di finanziamenti PNRR anche ai fini dell’erogazione di anticipazioni

QUESITI

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Confservizi ha richiesto i seguenti chiarimenti:

1. se l’atto d’obbligo sottoscritto e compilato dal soggetto attuatore deve essere oggetto di registrazione della Corte dei conti;
2. in caso di risposta positiva al primo quesito, se gli enti beneficiari delle risorse del PNRR sono legittimati ad erogare al soggetto attuatore anticipazioni di risorse senza dover attendere la registrazione dell’atto d’obbligo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo che segue.

1. Legge 14 gennaio 1994, n. 20, ss.mm.ii.;
2. Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. D.M. n. 396 del 28 settembre 2021, con il quale il Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha definito i criteri di selezione per i progetti relativi all’Investimento 1.1 M2C1, del PNRR, per i quali sono previste risorse finanziarie pari a euro 1.500 milioni. Tali risorse sono destinate gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 152/2006 o, laddove questi non siano stati costituiti, ai Comuni. L’Investimento in questione è stato suddiviso in tre linee di intervento: 1) Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 2) Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; 3) Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;
4. Avvisi del 15 ottobre 2021, rettificati con D.D. n. n. 117 del 24 novembre 2021, con i quali sono state definite le regole per la presentazione delle proposte progettuali per le tre linee di intervento;
5. D.D. nn. 243 del 14 luglio 2023, 198 del 2 dicembre 2022 e 206 del 21 dicembre 2022, con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive rispettivamente per le Linee A, B e C;
6. D.D. nn. 243 del 14 luglio 2023 e 254 del 7 agosto 2023, 1 del 2 gennaio 2023 e 20 del 23 gennaio 2023, con i quali sono stati concessi i finanziamenti a favore delle proposte progettuali valutate dalla Commissione, istituita ai sensi dell’articolo 12 degli Avvisi, rispettivamente per le Linee A, B e C;
7. FAQ, reperibili al link https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento, con le quali sono state fornite indicazioni utili per i soggetti beneficiari del contributo;
8. Linee Guida per i Soggetti Attuatori del MASE, reperibili al link: https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In relazione al primo quesito, si rinvia, in generale, alle FAQ pubblicate sul sito del MASE e consultabili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di- nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento. Precisamente, la FAQ n. 17 evidenzia che, “È soggetto a controllo e registrazione da parte della Corte dei conti il Decreto di concessione dei contributi (unico per ciascuna linea di finanziamento), contenente in allegato lo schema di atto d’obbligo, il quale ne costituisce pertanto parte integrante. Una volta compilato da parte del Soggetto attuatore lo schema di atto d’obbligo (unicamente nella parte anagrafica, in quanto il relativo articolato non può essere in alcun modo modificato), lo stesso deve essere firmato ed inviato via PEC, da solo o unitamente alla richiesta di anticipazione, senza che si debba attendere una ulteriore registrazione da parte della Corte dei conti”.

L’atto d’obbligo sottoscritto e compilato dal Soggetto Attuatore non dovrà, pertanto, essere oggetto di autonoma e separata registrazione da parte della Corte dei conti.

Come già evidenziato, il modello di atto d’obbligo, in quanto specifico allegato dell’atto concessorio, è già sottoposto a valutazione della Corte dei conti nell’ambito del processo di controllo preventivo di legittimità del decreto di concessione, in ossequio a quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 20 ss.mm.ii. Gli ulteriori elementi di personalizzazione dello stesso atto d’obbligo inseriti in fase di stipula e che attengono all’individuazione del beneficiario ed all’ammontare del contributo concesso, inoltre, sono anch’essi da considerare già vagliati dalla Corte dei conti, in quanto costituiscono parte integrante dell’atto concessorio.

Con l’apposizione del visto e la registrazione, la Corte dei conti ha quindi già validamente espresso la propria positiva valutazione su tutti gli elementi dell’atto d’obbligo restando in capo al Beneficiario la sola accettazione, da formalizzare attraverso la compilazione e sottoscrizione dello stesso. Per tali ragioni, d’altronde, si evidenzia che il Soggetto Attuatore non potrà inserire elementi di novità nell’atto d’obbligo, ciò, per l’appunto, anche in ragione del fatto che questi ultimi non sono stati oggetto di valutazione da parte della magistratura contabile.

Ebbene, con riferimento alle tre linee di intervento previste per la Misura M2C1, i provvedimenti concessori e gli allegati modelli di atto d’obbligo sono stati ammessi alla registrazione dalla Corte dei conti, rispettivamente, in data 31 gennaio 2023 (linea d’intervento B), 16 febbraio 2023 (linea d’intervento C) e 17 agosto 2023 (linea d’intervento A). Alla luce dei chiarimenti forniti, si ritiene di non fornire specifico riscontro al secondo quesito.

In conclusione, una volta compilato, sottoscritto e trasmesso l’atto d’obbligo, il Soggetto Attuatore potrà procedere all’invio, tra l’altro, della richiesta di anticipazione, nel rispetto delle modalità descritte negli atti di concessione, nonché delle indicazioni previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del MASE e dai rispettivi allegati, tali documenti sono tutti consultabili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo.

Fonte: MASE

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