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Interpello ambientale 30.06.2023 - Richiesta di interpretazione autentica art. 4 comma 2 bis D.lgs 28/2011

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Interpello ambientale 30 06 2023

Interpello ambientale 30.06.2023 - Richiesta di interpretazione autentica art. 4 comma 2 bis D.lgs 28/2011

ID 19962 | 12.07.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 30.06.2023

Oggetto: Nota prot. n. 638 del 17/2/2023 del Comune di Montemurro. Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)».
Richiesta di interpretazione autentica.

Con riferimento alla nota prot. n. 638 del 17/2/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 17 febbraio 2023, con cui codesto Comune chiede una interpretazione autentica da parte di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si chiarisce quanto segue.

PREMESSE

È pervenuto presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Montemurro una richiesta di P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 3 Mwp e potenza di immissione pari a 2.6 MW da ubicare su terreni individuati dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale in “Zona Extraurbana” (agricola), con relative opere di connessione ricadenti in Comune di Viggiano (PZ).

Detta area agricola, è definita dalla Norme di Attuazione, allegate al vigente Regolamento Urbanistico, come area territoriale riservata principalmente all’esercizio dell’agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell’equilibrio idrogeologico del Sistema Naturalistico Ambientale.

Il progetto prevede n. 4918 moduli fotovoltaici montati su strutture a inseguimento monoassiale (traker) in configurazione monofilare; ovvero traker con un filare da nn. 15 a 30 moduli ognuno. Le strutture di traker sono costituite da pali verticali infissi al suolo e opportunamente collegate da una trave orizzontale secondo l’asse nord-sud (mozzo) mediante appostiti cuscinetti per consentire la rotazione lungo l’arco solare (asse est-ovest). L’impianto, inoltre, sarà corredato da n. 4 cabine di campo, n. 1 cabina di consegna DG 2092, n. 1 cavidotto utente di 20 KV e n. 1 elettrodotto aereo di rete da collegare alla linea MT esistente “Montealpi” ubicata in comune di Viggiano (PZ).

QUESITO

Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente direzione motivato parere sul quesito che segue:
1. Un impianto eolico è da considerarsi “(…) impianto industriale…….stabilimento” in area agricola e tale da considerare la realizzazione di un nuovo impianto distante a “(…) non più di 500 metri”, come consentito dall’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021?

QUADRO NORMATIVO

1. D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)»:
- Art. 4 (rubricato «Principi generali»)
«1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11.
2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.».

2. D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»:
- Art. 20 (rubricato «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), comma 8:
«8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8) c- quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

3. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:
- Art. 268 (rubricato «Definizioni»), comma 1, lettera h):
«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;».

PARERE

Per quanto di competenza si osserva quanto segue.

La disciplina prevista ex art. 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, regola i principi generali cui si deve conformare la materia delle autorizzazioni e procedure amministrative con riferimento alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disposizione istituisce un regime di speciali procedure amministrative semplificate e accelerate preordinato alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili1.

Tale regime trova riferimento della regolazione e previsione degli istituti della autorizzazione unica (art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), della procedura abilitativa semplificata (art. 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (art. 6, comma 11, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28).

In relazione alle esigenze di semplificazione e accelerazione delle procedure, la legge ha disposto la applicazione della procedura abilitativa semplificata alle richieste di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle relative opere connesse con riferimento alle aree idonee identificate ex art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 1992. Tanto, a condizione che gli impianti di riferimento abbiano una potenza contenuta tra 1 MW e 10 MW3.
La disciplina prescritta per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, un novero di aree considerate immediatamente idonee nelle more della puntuale individuazione di superfici e aree idonee ad opera di specifici decreti ministeriali.

Tale disposizione, alla lettera c-ter), punto 2), regola la possibilità che, con esclusivo riferimento ad «impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» e «in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», vengano considerate quali idonee le «le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento»4.

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1 Cfr. art. 4, comma 1, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», nella misura in cui stabilisce che «Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.».
2 Recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)».
3 Cfr. art. 4, comma 2 bis, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, cit., nella misura in cui stabilisce che «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.”.
4 V. art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)».

Pertanto, la previsione consente la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, e delle relative opere connesse, anche su aree interne ad impianti e stabilimenti industriali nonché su aree classificate quali agricole a condizione che vengano situate in un perimetro di «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

La disposizione, inoltre, indica quale riferimento espresso per la definizione di stabilimento quanto previsto dall’art. 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si individua lo stabilimento come «il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività».

Tanto premesso, la questione in valutazione attiene alla possibilità di considerare un impianto eolico quale impianto ovvero stabilimento industriale. Tanto, al fine di consentire la applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall’impianto stesso.

Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la ratio posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.

La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.

Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili5 e dall’altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.

La specifica individuazione di un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali, risponde alla necessità di consentire la costruzione di impianti fotovoltaici in aree agricole, e dunque non direttamente idonee, che comunque risulterebbero già vessate dalle immissioni tipiche che normalmente provengono dagli impianti e stabilimenti industriali vicini. Infatti, l’applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole limitrofe ad impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall’esigenza di consentire la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell’area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente colpite dagli effetti negativi derivanti dall’esercizio delle attività industriali.

Con particolare riferimento al caso di specie e alla questione sottoposta, si conferma quindi che possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest’ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento.

Più specificamente, si osserva che mentre la nozione di “impianto industriale” non è normativamente definita, l’art. 268, comma 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 tipizza la definizione di “stabilimento”, nella quale l’aerogeneratore può rientrare in ragione delle sue caratteristiche tecnico-strutturali e della sua funzione. Peraltro, lo stesso stabilimento può essere formato da uno o più impianti, in conformità alla lettera della norma.

_____

5 Cfr., ex multis, Corte Cost., sent. n. 76 del 2022 nella misura in cui chiarisce come i principi fondamentali di “celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (… n.d.r.) sono al contempo attuativi di direttive dell’Unione europea e riflettono anche impegni internazionali vòlti a favorire l’energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019)”.

In conclusione, non si riscontrano ragioni per negare l’applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021 al caso di specie.

Per quanto possa occorrere, a sostegno della esposta impostazione, vale ricordare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, tra le altre, nella sentenza n. 14042 del 7 luglio 2020.

La Suprema Corte, prendendo in esame il tema del corretto accatastamento degli impianti eolici, ha affermato, per quanto di interesse, l’equiparazione di un impianto eolico ad una centrale elettrica.

Pertanto, seppure la pronuncia sia intervenuta nella specifica materia dell’urbanistica, sembra possibile l’equiparazione sostanziale tra impianti eolici e centrali elettriche.

Tanto, basta a generare l’assunto per il quale gli impianti eolici, così come accade per le centrali elettriche, possono essere ritenuti impianti industriali.

In via di conclusione, appare dunque evidente come un impianto eolico ben possa essere individuato quale impianto ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che le attività connesse alla organizzazione, gestione e manutenzione dello stesso risultano essere riconducibili a quelle proprie delle attività industriali.

Pertanto, in applicazione della normativa in valutazione al caso in esame, si può concludere che «le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri» da un impianto eolico possono essere ricomprese nel novero delle aree idonee per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili.

Fonte: MASE

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Tags: Ambiente Energy Abbonati Ambiente Interpello ambientale

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