Interpello ambientale 07.11.2022 - Numero delle deroghe alle prove nell’autodromo del Mugello
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Interpello ambientale 07.11.2022 - Numero delle deroghe alle prove nell’autodromo del Mugello
ID 19782 | 09.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale 07.11.2022
Con riferimento all’interpello di codesta Associazione prot. n. V/6300 del 05/09/2022, acquisito agli atti con prot. n. 108879/MiTE del 08/09/2022, si rileva anzitutto che le istanze ivi esposte così come formulate esulano dalla disciplina dell’interpello ambientale.
Infatti, in base all’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale consente di inoltrare al Ministero della Transizione Ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, quindi le relative istanze devono essere finalizzate ad ottenere una interpretazione normativa e non già l’espressione di un parere sull’attività posta in essere da altri enti, attività quest’ultima di competenza dell’autorità giurisdizionale.
Ciò premesso, in considerazione del dialogo cooperativo che da sempre ispira i rapporti di questo Ministero con gli enti rappresentativi delle istanze ambientali dei cittadini, ci limitiamo quindi a precisare quanto segue in ordine ai singoli quesiti formulati con la vostra ultima istanza.
Quesito n.1
“La sottoscritta associazione interpella il Ministero per sapere: 1. Se esiste una proposta di modifica del DPR 3 aprile 2001, n. 304 che tuteli in modo adeguato la qualità della vita e la salute pubblica dei residenti nelle zone di maggior impatto delle emissioni rumorose degli autodromi.”
Riscontro
Si rinvia a quanto già rappresentato al Comitato “Il Suono del Mugello” con nota prot. n. 23542/MiTE del 24/02/2022, citata nell’interpello di codesta Associazione.
Si conferma che sono tuttora in corso le ulteriori azioni volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali che necessitano di ulteriori approfondimenti, per i quali sono previste interlocuzioni con i portatori di interesse, sia istituzionali che privati, ivi inclusi i comitati di cittadini e associazioni ambientaliste.
Quesito n.2
“La sottoscritta associazione interpella il Ministero per sapere: (…) 2. Se il numero di 260 giorni in deroga per prove non sia in palese contrasto con la stessa ratio del DPR 3 aprile 2001 come motivato nel presente Interpello.”
Riscontro
L’articolo 3, comma 7 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 dispone che “Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.”
Pertanto, in base alla legislazione vigente, qualora il gestore provveda alla realizzazione degli interventi diretti presso i ricettori esposti non è fissato un numero massimo di giorni che possono essere concessi in deroga.
Quesito n.3
“La sottoscritta associazione interpella il Ministero per sapere: (…) 3. Se agli autodromi sia applicabile la recente normativa che permette di valutare l’impatto sulla salute pubblica delle emissioni rumorose come descritta nel presente Interpello.”
Riscontro
Si osserva che nella formulazione corrente l’allegato III della Direttiva 2002/49/CE, ai fini della determinazione degli effetti nocivi, prende in considerazione solo le seguenti relazioni dose-effetto:
- tra rischio relativo di incidenza di cardiopatia ischemica e rumore del traffico veicolare;
- tra rischio assoluto per quanto riguarda l’effetto nocivo di fastidio forte e rumore del traffico veicolare, ferroviario, degli aeromobili;
- tra rischio assoluto per quanto riguarda l’effetto nocivo di disturbi gravi del sonno e rumore del traffico veicolare, ferroviario, degli aeromobili.
L’allegato in parola non prevede la quantificazione degli effetti sulla salute umana della rumorosità generata da sorgenti diverse da quelle precedentemente elencate e, pertanto, non è applicabile alle emissioni sonore degli autodromi.
Quesito n.4
“La sottoscritta associazione interpella il Ministero per sapere: (…) 4. Se gli autodromi relativamente ai giorni di prova possano rientrare nella categoria n°18 sezione allegato al Decreto 5 settembre 1994 come industria insalubre.”
Riscontro
L’interpretazione autentica di un atto compete all’Amministrazione che lo ha emanato, in questo caso al Ministero della Salute.
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Risposta prot. 138359 del 07.11.2022.pdf |
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Interpello prot. 108879 del 08.09.2022.pdf |
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