Interpello ambientale 17.10.2022 - Proroga periodo transitorio art.22 co. 2 Dlgs 42/2017
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Interpello ambientale 17.10.2022 - Proroga periodo transitorio art.22 co. 2 Dlgs 42/2017
ID 19781 | 09.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 17.10.2022
Con riferimento a quanto in oggetto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (con nota prot. n. 228/GE/ff del 04/02/2022, acquisita agli atti con prot. n. 15314/MiTE del 09/02/2022) e il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati (con nota prot. n. 0004181 del 13/04/2022, acquisita agli atti con prot. n. 45920/MiTE del 14/04/2022) avevano presentato a questo Dicastero istanze volte a richiedere la proroga di due anni del periodo transitorio di cui all’art. 22, comma 2, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, vale a dire del periodo entro il quale chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, oltre che degli altri requisiti previsti dallo stesso comma, può richiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.
La scrivente Divisione ha fornito riscontro alle precedenti istanze con nota prot. n. 54196/MiTE del 03/05/2022, che si allega per pronta lettura; la nota in parola recita: “la Scrivente concorda con le motivazioni che codesti Consigli hanno posto a fondamento della richiesta di proroga ai termini stabiliti dall’articolo 22, comma 2, del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42, che prevede che in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto può essere iscritto all’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei requisiti elencati nell’articolo stesso. Il termine sopra richiamato, vale a dire il 18 aprile 2022, ad oggi vigente, è ormai scaduto e non può essere prorogato da questo Dicastero con un proprio atto.
Per tale motivo la Direzione Generale valutazioni ambientali ha sottoposto agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro della transizione ecologica una proposta emendativa del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 volta ad estendere a sette anni il periodo transitorio ex art. 22, comma 2, con la richiesta di valutare la necessità di inserire la stessa in uno dei prossimi strumenti legislativi di rango primario che consentano la modifica di una legge di pari grado. A legge vigente, tuttavia, in assenza di una modifica legislativa, il termine di cui all’oggetto è da considerarsi scaduto.”
Con nota prot. n. 10675 del 10/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 124852/MiTE di pari data, il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati ha richiesto informazioni aggiornate in merito alla proposta emendativa sopra citata.
A tal fine si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro della Transizione Ecologica volte a valutare l’opportunità di includere l’emendamento di cui trattasi nel prossimo decreto concernente le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. decreto “milleproroghe”).
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Collegati
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Risposta prot. 128298 del 17.10.2022.pdf |
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Interpello prot. 45920 del 14.04.2022.pdf |
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Interpello prot. 15314 del 09.02.2022.pdf |
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