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Interpello ambientale 19.05.2023 - Utilizzo dei materiali di dragaggio

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Interpello ambientale 19 05 2023   Utilizzo dei materiali di dragaggio

Interpello ambientale 19.05.2023 - Utilizzo dei materiali di dragaggio

ID 19667 | 22.05.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 19.05.2023

Oggetto: Articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - utilizzo dei materiali di dragaggio ai sensi all’articolo 184-quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152

QUESITO

Con l’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Regione Veneto ha chiesto di conoscere la corretta applicazione dell’art. 184 quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 alle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio e, nello specifico, i seguenti chiarimenti:

- se il recupero diretto in sito/ciclo produttivo sia ammissibile e, in tal caso, se la dichiarazione di conformità di cui all’art. 184-quater, terzo comma, vada redatta sul materiale che mantiene la qualifica di rifiuto, atteso che il recupero definitivo avverrebbe solo con l’impiego nel sito/ciclo produttivo;
- se, nelle suddette ipotesi, il deposito dei materiali dragati, in attesa delle verifiche delle autorità competenti di cui al quarto comma del, già richiamato, disposto normativo, debba avvenire obbligatoriamente presso il sito di scavo o sito intermediario, non potendosi, in forza di quanto previsto dal terzo comma, avviare i conferimenti presso il sito di utilizzo definitivo;
- come debba avvenire la movimentazione dei suddetti materiali e, in particolare, se sia sempre necessario il FIR in quanto trattasi di materiali che mantengono la qualifica di rifiuto fino ad impiego nel sito/ciclo produttivo, oppure, se decorsi i termini di cui al quarto comma, sia possibile applicare la previsione di cui al quinto comma del citato disposto normativo;
- se i siti di utilizzo finali, ammissibili in caso di recupero diretto, siano da individuarsi esclusivamente nelle casse di colmata o se, invece, siano ammessi anche altri siti di destinazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Articolo 184-quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Utilizzo dei materiali di dragaggio” che dispone:

1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all’autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l’autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7- bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge che i materiali dragati trovano una propria specifica disciplina normativa all’art. 184-quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in forza del quale gli stessi cessano di essere rifiuti se:

- vengono sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- all’esito di tali operazioni, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e rispettano, per l’utilizzo, specifici requisiti e condizioni, quali quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1;
- sono sottoposti a test di cessione (cfr. Allegato 3, DM 5 febbraio 1998), al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee;
- il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risulti tra l’altro la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione, le altre modalità di impiego previste e l’attestazione che sono rispettati i criteri normativamente previsti;
- il produttore o il detentore trasmettono, alle autorità competenti per il procedimento di recupero e all’ARPA, nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, la già menzionata dichiarazione di conformità, trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento;
- l’autorità competente per il procedimento di recupero verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione, il rispetto dei requisiti e delle procedure, ordinando il divieto di utilizzo in caso di difformità o violazioni.

Ne consegue che, laddove siano rispettate le suddette condizioni, il materiale dragato cessa di essere rifiuto e, pertanto, non è più sottoposto alla relativa disciplina in materia, ivi compresa quella relativa al trasporto, come, del resto, si evince anche dal quinto comma del disposto normativo in oggetto, secondo cui i predetti materiali, una volta che cessano di essere rifiuti, durante la movimentazione devono essere accompagnati dalla, già ricordata, dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto ovvero da copia del contratto di trasporto.

Alla luce di quanto esposto quindi, affinché i materiali in parola cessino di essere rifiuto è necessario, in primo luogo, che gli stessi vengano sottoposti a operazioni di recupero, siano esse anche solo operazioni di cernita e selezione, in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, anche al di fuori del sito di produzione.

Resta, in ogni caso, fermo l’onere di rispettare i, già ricordati, requisiti e presupposti previsti dall’art. 184-quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ivi compresi quelli relativi alla dichiarazione di conformità e ai siti di utilizzo finali ammissibili.

Con riferimento, quindi, al primo quesito posto nell’interpello, in forza dalla norma in esame, anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito, il produttore o il detentore sono tenuti a predisporre una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione deve dare conto, infatti, delle attività di recupero effettuate, del sito di destinazione e delle altre modalità di impiego previste. Si tratta, pertanto, di un documento da redigere all’esito delle procedure di recupero, ma prima dell’utilizzo del materiale, essendo funzionale a poter assicurare un suo corretto impiego. La dichiarazione di conformità contiene inoltre l’attestazione circa il rispetto dei criteri indicati dalla norma in argomento ed è redatta nel momento in cui produttore e detentore già possono affermare il rispetto dei presupposti e dei requisiti necessari e sufficienti per poter qualificare i materiali ai sensi dell’art. 184-quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Il completamento dell’iter previsto è individuabile solo a valle della verifica delle autorità competenti ai sensi del comma 4, del citato articolo 184-quater.

Con riguardo, poi, al deposito e alla movimentazione, è opportuno evidenziare come gli stessi permangano rifiuti - e, come tali, dovranno quindi essere custoditi e/o trasportati - sino al completamento della procedura di recupero e al soddisfacimento di tutti i presupposti e requisiti prescritti all’art. 184-quater, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ivi compreso, come già ricordato, quello riguardante le verifiche dell’autorità competente, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione.

In tal senso, si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «poiché il successivo quinto comma prevede nella fase della movimentazione per il raggiungimento del sito di destinazione che i materiali di dragaggio debbano essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto (DDT), si trae da tale disposizione ulteriore conferma del fatto che, solo dopo l’osservanza dell’indicata procedura, i materiali che escono dall’impianto, senza quindi essere accompagnati dal FIR, abbiano cessato di essere rifiuti» (Cass. pen., Sez. III, 02/07/2018, n. 29652).

Ne consegue che, in attesa delle verifiche da parte delle autorità competenti, parte integrante della procedura di cui all’art. 184-quater, il materiale di dragaggio non può ancora considerarsi non rifiuto e, pertanto, deve sottostare alla relativa disciplina vigente in materia; come peraltro precisato dalla giurisprudenza secondo cui «la mancata verifica degli specifici adempimenti previsti dall’art. 184- quater D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui presenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero» (Cass. pen., Sez. III, 09/11/2017, n. 29652).

Ne deriva, altresì, che i materiali dragati, una volta sottoposti alle procedure di recupero nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma in esame, ossia, una volta compiute anche le verifiche delle autorità competenti ovvero decorso il termine a tal fine necessario, possono essere movimentati, in forza di quanto previsto al comma 5 dell’articolo in esame, con la già ricordata dichiarazione di conformità, il documento di trasporto ovvero la copia del contratto di trasporto.

Con riguardo poi ai possibili siti di utilizzo finali, occorre specificare che il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter al citato art. 184-quater che consentono, previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, ulteriori ipotesi di riutilizzo, oltre alle casse di colmata, dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

In conclusione, le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 184-quater, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, anche qualora siano effettuate direttamente in sito/ciclo produttivo. La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà essere redatta all’esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità competenti, ossia prima dell’ultimo adempimento utile per poter qualificare, ai sensi dell’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiuti i materiali in parola.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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