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Interpello ambientale 24.04.2023 - VIA impianti di produzione di energia rinnovabile

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Interpello ambientale 24 04 2023   VIA impianti di produzione di energia rinnovabile

Interpello ambientale 24.04.2023 - VIA impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica

ID 19570 | 05.05.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 24.04.2023

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Istanza per chiarimenti sulla interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022 con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.


Con nota acquisita con prot. n. 0015973MITE del 03-02-2023 codesta Regione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022 con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.

Codesta regione ha rappresentato che:

- L’art. 10 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 ha modificato alcune tipologie di cui all’Allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
- In particolare si fa riferimento alle modifiche che il predetto articolo ha apportato all'allegato II alla Parte Seconda, al punto 2):
- 1.1.) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è
già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale - 1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».

Codesto Ente ha altresì evidenziato che l’Allegato II alla parte seconda rubricato “Progetti di competenza statale” includeva già tra gli stessi gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” e gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”.

Per gli impianti eolici di potenza complessiva superiore ad 1 Mw (ed inferiore a 30 Mw) e per gli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore ad 1MW (ed inferiore a 10 MW) l’Allegato IV prevede invece la competenza regionale per le verifica di assoggettabilità a VIA ed eventualmente per la VIA, qualora disposta dalla verifica di assoggettabilità a VIA.

La Regione precisa inoltre che ai fini del calcolo della potenza complessiva degli impianti eolici e fotovoltaici, il punto 11.6 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 stabilisce, anche al fine di evitare il cd. “artato frazionamento”, che: “I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.”.

La norma introdotta dal D.L. n. 50/2022, modificando l’Allegato II alla parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, prevede dunque che il calcolo della potenza venga effettuato senza tener conto di eventuali ipotesi di artato frazionamento, specificando, con riferimento agli impianti eolici sulla terraferma di potenza complessiva superiore a 30 MW e agli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 10 MW, e dunque ricadenti nella competenza statale ex art. 7 bis e Allegato II alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che la potenza degli impianti debba essere calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione e senza tenere in considerazione eventuali impianti o progetti in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Tuttavia, evidenzia la Regione, la medesima modifica non è stata introdotta per i progetti ricadenti nella competenza regionale, atteso che l’allegato IV alla parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, rubricato “progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano” attribuisce come sempre alla competenza delle Regioni gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW” (punto 2, lett. d)) e gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” (punto 2, lett. b), fotovoltaico), senza ulteriori specificazioni con riferimento a eventuali ipotesi di frazionamento dei progetti.

L’interpellante rappresenta poi che, un’interpretazione strettamente letterale della norma porterebbe ad antinomie tra il D.M. 10.09.2010 e il D.L. n. 50/2022 nonché a conseguenze applicative di un certo rilievo.

Tanto premesso pone il seguente quesito:

- Chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all’Allegato II della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 o se tale modifica vada applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

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L’art 10 del D.L. n. 50/2022 alla lettera d) del comma 1, reca disposizioni volte a disciplinare le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini dell’obbligo di sottoposizione a VIA statale.

Ai fini di interesse del presente interpello si specifica che il punto 2) dell’allegato II alla parte del Codice, su cui interviene la norma in esame, assoggetta a VIA, tra gli altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell’impianto ai fini dell’assoggettamento o meno alla procedura di VIA.

Alcun utile richiamo può essere effettuato al D.M. 10.09.2010 per la determinazione della potenza dell’impianto a ciò ostando sia la previsione tassativa contenuta nella norma sia la diversa natura giuridica degli atti essendo il DL atto normativo e il DM atto amministrativo che inoltre nel caso specifico afferisce a normativa differente e precedente rispetto a quella in esame.

Dal contenuto della norma discende dunque che alcun parametro e/o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella citata norma possa essere invocato per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire. Con specifico riferimento al quesito posto la modifica normativa contenuta nell’art 10 del D.L. n. 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Fonte: MASE

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