Interpello ambientale 16.03.2023 | VIA per pontili galleggianti
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Interpello ambientale 16.03.2023 / VIA per pontili galleggianti
ID 19333 | 29.03.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 16.03.2023
Con nota prot. 21261/2022, assunta al prot 113605/MiTE del 19/09/2022, codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del Decreto legislativo n. 152/2006, chiedendo alla scrivente un parere in merito alla necessità di sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA un progetto che consta nella “installazione di sistema di ormeggio galleggiante, di consistenza modesta (circa 100 mq), con radice in banchina esistente, collocato in ambito disciplinato dal Piano regolatore Portuale”.
Esaminato il quesito posto occorre premettere che, ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, l’interpello in materia ambientale riguarda di istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, e pertanto è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue.
La normativa vigente in materia di VIA prevede che siano sottoposti a:
- Verifica di assoggettabilità di competenza statale - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - le tipologie progettuali elencate all’allegato II-bis alla Parte seconda del Decreto legislativo n. 152/2006 (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”), tra le quali:
- al punto 2.b) “porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili”;
- al punto f) “porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri”;
- al punto 2.h) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)”.
- Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., le tipologie progettuali elencate nell’allegato II del Decreto legislativo n. 152/2006 (“Progetti di competenza statale”),
- punto 11) “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”.
Ciò premesso si rappresenta che, qualora l’installazione di un sistema di ormeggio in ambito disciplinato dal Piano regolatore Portuale comporti una modifica della configurazione del porto così come individuata dal PRP, questa ricadrà nel campo di applicazione della disciplina in materia di VIA.
Per quanto riguarda l’individuazione del procedimento di valutazione ambientale più adeguato occorre tenere presente che, oltre al già richiamato procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 6 co. 9 del Decreto legislativo n. 152/2006, “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare”.
Secondo quanto disposto dal co. 9 bis dell’art. 6, la suddetta procedura si applica anche “nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi”.
Nell’individuazione della procedura di valutazione ambientale da avviare occorre altresì valutare, oltre alla coerenza con il PRP, eventuali effetti cumulativi con le altre opere già presenti nell’ambito di intervento ed in particolare verificare se la citata installazione di pontile galleggiante sia da considerarsi un intervento a se stante oppure faccia parte di un disegno più ampio di sviluppo della portualità turistica in una determinata area, nel qual caso è necessario prevedere una valutazione complessiva degli interventi, al fine di scongiurare il frazionamento artificioso di un progetto.
Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
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Interpello prot. 113605 del 19.09.2022.pdf |
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Risposta prot. 40223 del 16.03.2023.pdf |
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