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Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica.
(GU n. 59 del 10.03.2023)
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Articolo 1 Criteri per la determinazione dei canoni di concessione di derivazione d'acqua per i diversi usi
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga".
2. I criteri generali, di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato A "Criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica" che è parte integrante del presente decreto.
3. I criteri riportati nell'allegato A, mediante i quali le Regioni e le Province autonome adegueranno i canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche recependoli nelle proprie discipline, entreranno in vigore il 31 dicembre 2022.
Articolo 2 Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
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Allegato A
Criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica
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