Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Circolare MIMI 3 marzo 2023

ID 19175 | | Visite: 1167 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19175

Con la Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito il Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, sono state introdotte modifiche all’articolo 30 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche”, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.

La modifica restringe l’ambito oggettivo della norma, disponendo un obbligo di notifica per la singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate o per quella esportazione che, cumulata alle precedenti, nell’arco di un mese solare superi la quantità di 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, si evidenzia, quindi, che solo l’operazione che comporta il superamento delle 500 tonnellate nell’arco di un mese solare sarà soggetta all’obbligo di notifica

Con il termine “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” sono da intendersi le esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.

In merito alle modalità di calcolo del quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare, si segnala che si terrà conto anche delle operazioni eventualmente notificate nello stesso mese superiori a 250 tonnellate.

La notifica deve essere presentata almeno 20 giorni prima del giorno dell’operazione di esportazione, così come indicato nel testo di legge (comma 2 dell’art. 30 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51. Per tale motivo, con la reintroduzione dell’obbligo di notifica dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198), le operazioni di controllo avranno luogo per le esportazioni a partire dal ventesimo giorno successivo la suddetta data (ovvero dal 20 marzo 2023).

Infine, si segnala che l’art. 30, così come modificato dalla Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, introduce una sanatoria per le omesse, incomplete o tardive notifiche effettuate sino al 31 dicembre 2022 ed aventi ad oggetto operazioni con quantità esportate inferiori alle le soglie quantitative introdotte dalla suddetta disposizione.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare MIMI 3 marzo 2023.pdf)Circolare MIMI 3 marzo 2023
 
IT95 kB238

Tags: Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 28, 2025 107

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto
Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Mag 27, 2025 192

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica ID 24028 | 27.05.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti,… Leggi tutto
Mag 26, 2025 248

Decreto 3 aprile 2025

Decreto 3 aprile 2025 ID 24026 | 26.05.2025 Decreto 3 aprile 2025 Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. (GU n.120 del 26.05.2025) .... Art. 1. Oggetto, definizioni e ambito… Leggi tutto

Più letti Ambiente