Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR)

ID 17317 | | Visite: 4101 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/17317

PAUAR   Rev  1 0 2022

Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) / DL n. 115/2022 conv. Legge 142/2022

ID 17317 | 22.09.2022 / In allegato Nota completa

Rev. 1.0 del 22 Settembre 2022

- Legge 21 settembre 2022 n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU n.221 del 21.09.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022

N.B. La legge di conversione conferma sostanzialmente le disposizioni già previste dal DL aiuti bis. 

...

Il Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 / Conversione Legge 21 settembre 2022 n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (in GU n. 185 del 09.08.2022), c.d. "Decreto Aiuti bis", prevede all'art. 33 l'introduzione di nuovo procedimento autorizzatorio accellerato regionale (PAUAR) - nuovo art. 27-ter del D.lgs 152/2006

Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

Aree di interesse strategico nazionale PAUAR

Fig. 1 - Aree di interesse strategico nazionale / Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR)

Settori di rilevanza strategica

Sono di rilevanza strategica i settori relativi a:

- filiere della microelettronica,
- semiconduttori,
- batterie,
- supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, 
- cibersicurezza,
- internet delle cose (IoT), 
- manifattura a bassa emissione di Co2,
- veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,
- sanità digitale e intelligente
- idrogeno,

individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore.

________

Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 / Conversione Legge 21 settembre 2022 n. 142

In verde le modifiche apportate dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142

...

Art. 33. Procedimento autorizzatorio accelerato regionale

1. Dopo l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica).

- 1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all’articolo 12, comma 2, è inviato all’autorità competente ed all’autorità procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 e, qualora l’istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo 32.

7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l’istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l’amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l’amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d’intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l’approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all’Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, l’amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell’ambito del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché l’indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

...

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 22.09.2022 Legge 21 settembre 2022 n. 142 Certifico Srl
0.0 10.08.2022 --- Certifico Srl

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Testo Unico Ambientale VIA | VAS | VIS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 103

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 93

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 98

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 195

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 147

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto
Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis 2023
Dic 26, 2024 130

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis - 2023

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane. Anno 2023 ID 23199 | 26.12.2024 / In allegato Linee di attività ISPRA/ARPA: fioriture algali di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane Ostreopsis ovata Fukuyo è un dinoflagellato potenzialmente… Leggi tutto

Più letti Ambiente