Interpello ambientale 16.06.2022 - VIA impianti fotovoltaici realizzati in discarica
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Interpello ambientale 16.06.2022 - VIA impianti fotovoltaici realizzati in discarica
ID 16912 | 24.06.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 16.06.2022
Con nota prot. n. 96361 del 10 settembre 2021, codesto Ufficio ha formulato istanza di interpello sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 27 del D.L 31/05/2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
In particolare, l’interpellante ha chiesto alla scrivente Direzione di chiarire se, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 del D.L 31/05/2021 n.77, che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, sia da ritenere superata o meno la disciplina di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, n. 52 (“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”) laddove essa, al fine di estendere il campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente, integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 per le diverse categorie progettuali. Al riguardo, l’interpellante afferma che l’estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome avverrebbe mediante “dimezzamento” delle soglie individuate nel sopra citato allegato IV, nel caso, ad esempio, di “impatto cumulativo” derivante dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.
Al fine di definire esattamente il perimetro normativo entro cui si inscrive il quesito in esame, è utile, in via preliminare, richiamare testualmente il contenuto dell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011, come introdotto dall’art. 31 del D.L 31/05/2021 n.77 e modificato, da ultimo, ad opera del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022:
“Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione”.
La disposizione legislativa sopra richiamata ha introdotto ulteriori, specifici criteri localizzativi rilevanti ai fini dell’applicazione delle semplificazioni procedimentali in materia di valutazioni ambientali e, più in dettaglio, suscettibili di elevare le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti relativi a determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili. A tali fini, la norma richiede che l’impianto non insista su aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lett. f) dell’allegato 3 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010; ciò che, laddove attestato mediante autodichiarazione da parte del soggetto proponente, comporta l’innalzamento, da 1 a 20 MW, della soglia di cui alla lett. b), punto 2, dell’allegato IV, parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
Peraltro, l’entrata in vigore del predetto art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 non determina il venir meno dell’applicazione del D.M. n. 52 del 2015. Tale D.M., che si trova “legificato”, mediante espresso richiamo, nei commi 6 e 7 dell’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, è volto, da un lato, ad integrare le soglie di cui all’allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto legislativo (verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome), dall’altro, a definire i criteri e le soglie per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell’autorità compente. Giova ricordare che il D.M. n. 52 del 2015 è stato appositamente adottato per superare la procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell’Italia per “imperfetto recepimento” di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla VIA, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (ora confluite nella Direttiva 2011/92/UE). Con tale procedura si contestava, per quanto qui rileva, la non conformità del D.Lgs 152/2006 all’art. 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva VIA, nonché il mancato rispetto dei criteri di cui all’Allegato III della Direttiva medesima (procedura di screening). A seguito dell’adozione del suddetto D.M., la procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea in data 19 novembre 2015.
Alla luce di quanto sopra, questa Direzione conferma l’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n. 52/2015 in relazione a tutti i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ivi compresi quelli per i quali l’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011, in presenza delle condizioni localizzative dalla norma stessa previste, eleva a 20 MW la soglia di potenza per la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome.
Fonte: MITE
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Interpello prot. 96361 del 10.09.2021.pdf |
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Risposta prot. 75424 del 16.06.2022.pdf |
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