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Legge Salvamare: Contrasto marine litter | Note

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Legge Salvamare   Note

Legge Salvamare: Contrasto marine litter | Note

ID 16833 | 12.06.2022 / Note complete in allegato

E’ stata pubblicata nella GU n.134 del 10.06.2022 la Legge 17 maggio 2022 n. 60, Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), avente l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

La legge Salvamare costituisce un passo importante per la lotta al marine litter.

Marine litter

Il marine litter è definito come un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero.

Il marine litter consiste quindi in oggetti costruiti ed adoperati quotidianamente dall’uomo e poi abbandonati o persi lungo la linea di costa ed in mare, compresi quei materiali che, dispersi sulla terra ferma, raggiungono il mare attraverso i fiumi, il vento, le acque di dilavamento e gli scarichi urbani.

A titolo di esempio il marine litter è costituito da plastica, legno, metallo,vetro, gomma, vestiario, carta ecc, mentre non vengono inclusi i residui semisolidi quali oli minerali e vegetali, paraffine e altre sostanze chimiche.

L’impatto che ne può derivare viene generalmente diviso in tre categorie principali:

1 impatto ecologico - con effetti letali o sub letali su piante e animali mediante intrappolamento, danni fisici e ingestione, accumulo di sostanze chimiche attraverso le plastiche e facilitazione della dispersione di specie aliene mediante trasporto.
2 impatto economico - riduzione del turismo, danni meccanici alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca, riduzione del pescato e costi di bonifica.
3 impatto sociale - riduzione del valore estetico e dell’uso pubblico dell’ambiente.

La definizione di un livello accettabile per l’ambiente di questo descrittore e quindi di uno stato ambientale definibile buono, deve prendere in considerazione la stima dei quantitativi di litter nei diversi comparti dell’ambiente marino (fondali, superficie del mare, colonna d’acqua, linea di costa), nonché gli effetti su organismi marini e i problemi legati alla degradazione (microplastiche) così come gli aspetti sociali ed economici ad esso correlati.
[...]

Novità Legge SalvaMare

Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Art. 2 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

I rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi (ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883) e sono conferiti separatamente all’impianto portuale di raccolta.

Articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883
3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;

Schema - Art. 2 Legge 17 maggio 2022 n. 60

Schema 1 Legge Salvamare Note

Per tali attività non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

Nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all’atto del conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall’articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dal 25 giugno 2022, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell’ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Campagne di pulizia

(Art. 3 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

I rifiuti volontariamente raccolti, possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promo ore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 17 maggio 2022 n. 60.

A tali rifiuti si applicano le disposizioni dell’articolo 2 Legge 17 maggio 2022 n. 60 “Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati”.

Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall’autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

Promozione dell’economia circolare

(Art. 4 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto, entro sei mesi dal 25 giugno 2022, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

(Art. 5 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite con le seguenti modalità:

- Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.

- gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’auto- rità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recu- pero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

-  ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l’articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi

(Art. 6 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

Al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d’acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma seguente.

Entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale

(Art. 11 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

Agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta.

Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione

(Art. 12 Legge 17 maggio 2022 n. 60)

Al fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nell’allegato II alla parte seconda “Progetti di competenza statale” del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

« 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006

Entro centottanta giorni dal 25 giugno 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell’allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d’ambito anche sulla base di un’analisi costi benefìci.

Entro centottanta giorni dal 25 giugno 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all’articolo 136 del codice della navigazione.

Dissalazione

La dissalazione è il processo di rimozione della frazione salina da acque contenenti sale, in genere da acque marine, allo scopo di ottenere acqua a basso contenuto salino; l'acqua è poi impiegata spesso per uso alimentare, ma anche per uso industriale, come acqua di raffreddamento.

L'apparecchiatura impiegata è chiamata dissalatore. Viene anche impropriamente chiamato distillatore d'acqua, forse perché in tempi passati tutti i dissalatori erano di tipo evaporativo e quindi a profani ricordavano le colonne di distillazione; in realtà il tipo di separazione non è, e non è mai stato, una forma di distillazione.

L'acqua potabile non deve essere priva di sali: sia per questioni sanitarie, sia perché l'apporto di certi sali è consigliato (questa è però una pratica svolta in genere a valle del dissalatore stesso, per consentire l'aggiunta dei sali corretti) e perché un'acqua completamente deionizzata sarebbe del tutto insapore, non gradevole al palato. Si lascia quindi una piccola quantità di trascinamenti salini nell'acqua trattata, dell'ordine dei 25-50 mg/l.

Tipi di dissalatore

Le tecniche di dissalazione fanno capo a tre tipologie di impianto:

- dissalazione evaporativa
- dissalazione per permeazione
- dissalazione per scambio ionico.

Schema - Art. 12 Legge 17 maggio 2022 n. 60

Schema 2 Legge Salvamare Note

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