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Schema di regolamento articolo 214-ter del D. Lgs. 152 del 2006

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Schema di regolamento articolo 214 ter del D  Lgs  152 del 2006

Schema di regolamento articolo 214-ter del D. Lgs. 152 del 2006

ID 15864 | 24.02.2022 / In allegato schema di regolamento

Schema di regolamento, recante “Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata.”, ai sensi dell’articolo 214-ter del D. Lgs. 152 del 2006

Schema di regolamento notificato alla CE il 24 febbraio 2022, termine dello status quo il 25 maggio 2022.

L’art. 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, rubricato “Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”, ha disposto l’adozione di un apposito decreto per la definizione delle modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L’intervento regolatorio ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili per gli operatori al fine di svolgere attività di operazioni di preparazione per il riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti. La norma consente anche il perseguimento degli obiettivi definiti dalla CE per i rifiuti preparati per il riutilizzo e il recupero.

________

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152

Articolo 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata).

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Fonte: CE

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