Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2021/1870

ID 14828 | | Visite: 2223 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/14828

Ecolabel UE per prodotti cosmetici

Decisione (UE) 2021/1870

Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione del 22 ottobre 2021 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali

GU L 379/8 del 26.10.2021

Modifica/rettifica:

Decisione (UE) 2023/1540 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. (GU L 187/76 del 26.7.2023)

...

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» comprende qualsiasi sostanza o miscela che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» include prodotti da risciacquo e non da risciacquo per uso sia privato che professionale.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» comprende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa in contatto con il pelo degli animali per pulirlo o per migliorarne le condizioni, come gli shampoo e i balsami per animali.
I prodotti per la cura degli animali non comprendono i prodotti commercializzati specificamente per uso disinfettante o antibatterico.
Tale gruppo di prodotti comprende i prodotti da risciacquo per uso sia privato che professionale

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1) «prodotti non da risciacquo», i prodotti commercializzati come non destinati a essere eliminati con acqua dopo l'uso in condizioni normali;
(2) «prodotti da risciacquo», prodotti commercializzati destinati ad essere eliminati con acqua dopo l'uso in condizioni normali.

Articolo 4

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato I della presente decisione, per i prodotti cosmetici, oppure nell'allegato II per i prodotti per la cura degli animali.

Articolo 5

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 6

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti cosmetici» è «030».
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» è «054».

Articolo 7

La decisione 2014/893/UE è abrogata.

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 7, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «cosmetici da risciacquo» ai sensi della decisione 2014/893/UE sono valutate in conformità delle condizioni stabilite in tale decisione.
2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «cosmetici da risciacquo» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2014/893/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2014/893/UE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2021_1870.pdf)Decisione (UE) 2021/1870
 
IT1106 kB272

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 47

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 77

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Lug 11, 2024 119

Legge 29 ottobre 1987 n. 441

Legge 29 ottobre 1987 n. 441 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (GU n.255 del 31.10.1987) Collegati
Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361
Leggi tutto
Lug 11, 2024 98

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (GU n.203 del 01.09.1987)______ Aggiornamenti all'atto 31/10/1987 LEGGE 29 ottobre 1987, n.… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2023
Lug 01, 2024 128

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023 ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2 (quasi un terzo della Val D’Aosta). Di questi, circa 157 km2 (una superficie confrontabile con… Leggi tutto

Più letti Ambiente