Circolare MATTM n. 22276 del 30/03/2020
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Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza COVID 19
Circolare MATTM n. 22276 del 30/03/2020
La complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza.
In tale ambito risulta quantomai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente. In questo ambito, le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle recenti indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, sia alle difficoltà che si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione.
Sul tema è intervenuto anche l’Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) che ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell’emergenza recante “Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19” approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente.
Ciò premesso, al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell’interruzione del servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.
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1. Capacità di stoccaggio impianti:
- In primo luogo si ritiene possibile che le ordinanze ex art. 191 del D.lgs. 152/06 prefigurino la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 152/06 per le attività di cui al citato titolo III-bis.
- Analogamente si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
- La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi. Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all’Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
2. Deposito temporaneo dei rifiuti
- Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.
3.Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali
- Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.
4. Impianti di incenerimento:
- Si ritiene inoltre che le Regioni possano far ricorso alle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di autorizzare, nel rispetto dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.
5. Smaltimento in discarica:
- Si ritiene inoltre che, ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della presente emergenza, le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possano prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica. Anche in tale caso si ritiene che la procedura prefigurata dall’ordinanza possa essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990: il gestore dell’impianto di discarica dovrebbe dunque presentare all’Autorità competente una segnalazione di inizio attività, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l’idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti.
- Si ritiene infine possibile prevedere tramite le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:
a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;
c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione. Tale trattamento infatti può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell’ambiente e della salute umana.
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Fonte: MATTM
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Tags: Ambiente Rifiuti Coronavirus