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Associazioni di protezione ambientale

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Temi: Ambiente

Associazioni di protezione ambientale

Associazioni di protezione ambientale

(Art. 13 Legge 8 Luglio 1986 n. 349)

Un'Associazione, costituitasi da almeno tre anni, che operi nel campo della tutela ambientale, può inoltrare istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ottenere, se in possesso dei previsti requisiti, il riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349 “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna …”

Art. 13Legge 8 Luglio 1986 n. 349
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Tali criteri sono di seguito precisati:

Associazione presente in almeno cinque regioni – la presenza nelle regioni dovrà essere rappresentata da nuclei di associati, da una sede regionale e da una consistente distribuzione dell’attività sul territorio della regione.

Finalità programmatiche - La specifica della protezione ambientale deve risultare centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall’Associazione.

Ordinamento interno democratico previsto dallo statuto – il rispetto di tale principio deve essere garantito attraverso l’applicazione della normativa di riferimento alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell’associazione.

Continuità dell'azione ambientale svolta e la sua rilevanza esterna - Lo svolgimento dell’attività dell’associazione deve riferirsi al triennio precedente l’istanza.

La sussistenza in capo all'associazione di tali condizioni risulta quindi presupposto necessario per il riconoscimento ministeriale, e ciò in quanto essi rappresentano indici rivelatori della capacità dell'associazione di farsi portatrice dell'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente. Pertanto i criteri previsti dall’art. 13 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma.

...

Informazioni per le Associazioni Riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L.349/86

Le Associazioni sono tenute a comunicare all’Amministrazione, al seguente indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , le seguenti variazioni:

- Modifiche allo statuto
- Variazione nominativo del legale rappresentante ( e relativi contatti)
- Modifica della sede legale e/o operativa
- Modifica dei contatti pubblicati nell’elenco delle associazioni riconosciute (telefono /mail / sito web / logo ecc.)

Si ricorda, altresì, che la concessione del riconoscimento ai sensi dell’art.13 della  Legge 8 Luglio 1986 n. 349 consente alle Associazioni di poter utilizzare la dicitura “Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 della  Legge 8 Luglio 1986 n. 349 con DM ….” sul proprio sito web, sulla pagine dei social media (ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), su brochure, locandine e altri generi di pubblicazioni cartacee.

Il suddetto riconoscimento non implica in alcun modo l’autorizzazione all’uso del logo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale utilizzo può avvenire esclusivamente a seguito di apposita e specifica autorizzazione, in assenza della quale il Ministero intraprenderà ogni idonea azione legale nei confronti di chiunque ne faccia uso senza esserne autorizzato. Per qualunque tipo di informazione sulle temporanee autorizzazioni all’utilizzo del logo ministeriale, si rimanda ai criteri generali pubblicati al seguente link: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/criteri_modalita_patrocinioMaTTM_utilizzo_logo.pdf

Informazioni per le Associazioni che vogliono inoltrare istanza di riconoscimento

Le Associazioni che desiderino presentare istanza di riconoscimento dovranno, obbligatoriamente, registrarsi preventivamente on line.

Una volta conclusa con successo la procedura di registrazione, l’utente potrà scaricare l’indispensabile modulistica da allegare all’istanza. Successivamente, all’indirizzo e-mail indicato dall’associazione, verrà inviato un numero identificativo – generato dal sistema all’atto della registrazione - che dovrà essere inserito nel modello A di presentazione dell’istanza.

Una volta scaricati i modelli, sarà cura del legale rappresentante dell’associazione istante compilarli, sottoscriverli, allegare tutta la documentazione richiesta ed inviarli, unicamente mediante il servizio postale, tramite raccomandata, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione

Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

Si rappresenta che il mancato conferimento, nella modulistica scaricabile, dei dati richiesti o di parte di essi, non consentirà l’avvio del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento dell’Associazione.

N.B. Il buon esito della procedura di registrazione on line, non avvia la procedura amministrativa. Tale procedura avrà inizio esclusivamente non appena l’istanza, perverrà tramite servizio postale, come sopra descritto, e sarà acquisita al protocollo dell’Amministrazione.

Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute

...

Fonte: MATTM

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