Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2018/59

ID 5403 | | Visite: 5240 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/5403

Modifica dei criteri ecologici Ecolabel per i televisori

Decisione (UE) 2018/59 della Commissione dell'11 gennaio 2018 che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori

Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 2
L'allegato della decisione 2009/300/CE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
1. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 2009/300/CE»).

2. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.

3. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

...

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/300/CE il criterio 1 (Risparmio energetico) è così modificato:

(1) alla lettera b) (Consumo massimo di energia), «≤ 200 W» è sostituito da «≤100 W»;

(2) alla lettera c) (Efficienza energetica) i quattro commi sono sostituiti dai seguenti:
«I televisori devono soddisfare l'indice di efficienza energetica di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (*) per la classe di efficienza energetica indicata in appresso o per una classe superiore:
i. classe di efficienza energetica A per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≤ 90 cm (o 35,4 pollici);
ii. classe di efficienza energetica A+ (A per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile > 90 cm (o 35,4 pollici) e < 120 cm (or 47,2 pollici);
iii. classe di efficienza energetica A++ (A+ per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≥ 120 cm (o 47,2 pollici).
Ai suddetti fini, con “UHD” s'intende “ultra alta definizione”, parametro standardizzato (**) con due risoluzioni: 3 840 × 2 160 (UHD-4K) pixel o 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixel.
(*) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
(**) Unione internazionale delle telecomunicazioni, raccomandazione ITU-R BT.2020».

(3) nella sezione intitolata Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«il richiedente presenta un rapporto delle prove eseguite sul o sui modelli di televisore in base alla norma EN 50564 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e in base alle procedure e ai metodi di misurazione di cui all'allegato VII, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c). Nel rapporto sono inoltre indicate la classe di efficienza energetica e la diagonale dello schermo visibile.»;

(b) il terzo comma è soppresso.

GUUE L 10/17 del 13.01.2018

Correlati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2018 35.pdf)Decisione (UE) 2018/59
Modifica dei criteri ecologici Ecolabel per i televisori
IT375 kB785

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Impianti con prodotti refrigeranti   esercizio e manutenzione
Feb 12, 2025 220

Impianti con prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione

Impianti con prodotti refrigeranti - esercizio e manutenzione / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata… Leggi tutto
Impianti con prodotti refrigeranti   dal progetto all immissione sul mercato
Feb 12, 2025 307

Impianti con prodotti refrigeranti: progetto e immissione sul mercato

Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con… Leggi tutto
Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura   Natura 2020 Genn  2025
Feb 07, 2025 220

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura / Natura 2000 ID 23423 | 07.02.2025 Il Regolamento europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura è entrato in vigore il 18 agosto 2024. Il suo obiettivo è ripristinare una varietà di ecosistemi, habitat e specie degradati sulla terraferma e nei mari… Leggi tutto
Interconfronto 2023 2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d acqua dolce
Feb 05, 2025 154

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce ID 23409 | 05.02.2025 / In allegato Il presente rapporto illustra i risultati di un confronto interlaboratorio volto a valutare le prestazioni degli operatori coinvolti nell’identificazione tassonomica delle diatomee… Leggi tutto
Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori
Feb 04, 2025 161

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori / UFAM CH 2021 ID 23406 | 04.02.2025 / In allegato Aiuto all’esecuzione per i distributori di benzina. Stato 2021 Durante il travaso di benzina e il rifornimento degli autoveicoli, il rilascio di vapori di benzina deve essere limitato in… Leggi tutto

Più letti Ambiente