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Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181

ID 20930 | | Visite: 8009 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/20930

Decreto Legge 9 dicembre 2023 n  181

Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181 / Decreto sicurezza energetica / Consolidato 07.2024

ID 20930 | 01.07.2024

Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181 Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

(GU n.287 del 09.12.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2023

Legge di conversione / Legge 2 febbraio 2024 n. 11

Pubblicata nella GU n. 31 del 07.02.2024 la Legge 2 febbraio 2024 n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in vigore dall'8 febbraio 2024.

In allegato Testo coordinato

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Aggiornamenti all'atto

02/03/2024
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n.52) convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100)

30/04/2024
LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 (in SO n.19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n.100)

07/05/2024
DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60 (in G.U. 07/05/2024, n.105) - Consolidato 07.2024
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Articolato nativo

Art. 1. Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

Art. 2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità

Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche

Art. 4. Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Art. 5. Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

Art. 6. Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti

Art. 7. Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

Art. 8. Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare

Art. 9. Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

Art. 10. Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Art. 11. Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi

Art. 12. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

Art. 13. Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica

Art. 15. Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 16. Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione

Art. 17. Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023

Art. 18. Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023

Art. 19. Abrogazioni

1. All’articolo 184 -quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis , le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5 -ter del presente articolo» sono soppresse;
b) il comma 5-ter è abrogato.

2. L’articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

3. L’articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

All’articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1 -ter è abrogato.

Art. 20. Disposizioni finanziarie

Art. 21. Entrata in vigore

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Tags: Impianti Impianti energy

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