Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996

ID 16937 | | Visite: 2522 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/16937

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni

GU L 168/1 del 27.6.2022

...

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:

a) soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
c) soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

[...]

Articolo 3 Struttura di governance del sistema volontario

1. I sistemi volontari istituiscono una struttura di governo per dotarsi della capacità giuridica e tecnica, dell’imparzialità e dell’indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti. In funzione del proprio ambito di applicazione, il sistema volontario istituisce un comitato tecnico o un sistema equivalente di assistenza tecnica specialistica, che in casi particolari consente anche di ricorrere a esperti esterni indipendenti per ottenere consulenza su questioni tecniche.
2. Nella struttura di governo e nel processo decisionale i sistemi volontari includono, per quanto possibile, un’ampia varietà di rappresentanti dei gruppi di portatori di interessi, quali associazioni di agricoltori o silvicoltori, organizzazioni ambientaliste non governative, comunità indigene e locali potenzialmente interessate dal sistema, mondo accademico e produttori di combustibili. Nessun portatore di interessi o gruppo di portatori di interessi ha una posizione dominante nel processo decisionale. Le decisioni sono prese solo se è raggiunto il quorum della maggioranza dei portatori di interessi.
3. I sistemi volontari stabiliscono modalità e procedure per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale. Come minimo applicano un insieme di pesi e contrappesi affinché nessun singolo portatore di interessi possa esercitare un’influenza determinante sull’esito di una decisione in cui abbia un interesse personale.
4. Gli organismi di certificazione stabiliscono modalità e procedure d’integrità per assicurare la completa indipendenza dagli operatori economici che aderiscono al sistema. I sistemi volontari esigono che gli organismi di certificazione che operano per loro conto siano accreditati in base alla norma 17065 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
5. Il sistema di governance dell’organismo di certificazione è inteso ad assicurare che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre migliori pratiche vigenti nel settore.
6. Chiunque abbia un conflitto potenziale di interessi è escluso dal processo decisionale, sia nel sistema volontario sia nell’organismo di certificazione. Per individuare e documentare tali casi il sistema volontario predispone procedure adeguate e una pista di controllo, che riesamina periodicamente nell’ambito del sistema di monitoraggio interno.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2022_996.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996
 
IT2020 kB366

Tags: Ambiente Emissioni Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Gen 22, 2025 217

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 ID 23341 | 22.10.2025 Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (GU n.17 del… Leggi tutto
Decisione 2009 292 CE
Gen 22, 2025 155

Decisione 2009/292/CE

Decisione 2009/292/CE ID | 25.01.2025 Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento… Leggi tutto
Decisione 2001 171 CE
Gen 22, 2025 153

Decisione 2001/171/CE

Decisione 2001/171/CE ID 23336 | 22.01.2025 Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e… Leggi tutto
Gen 21, 2025 255

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture  2024
Gen 17, 2025 219

Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture - Ed. 2024

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2024 ID 23330 | 17.01.2025 / In allegato Il D.P.R. n. 84/2003, che attua la direttiva 1999/94/CE, prevede, all’art. 4, che ogni anno i costruttori di autovetture forniscano al Ministero delle Imprese e del made… Leggi tutto

Più letti Ambiente