Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 21526 | 17.03.2024
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.
[GU n. 256 del 03.11.2014]
E’ definita “grande diga” ai sensi dell'Art. 1 del Decreto-Legge 8 agosto 1994 n. 507 uno sbarramento di ritenuta (diga o traversa fluviale) di altezza superiore a 15 m o che realizza un serbatoio artificiale di volume superiore a un milione di metri cubi di acqua; le grandi dighe in Italia sono 532 e sono gestite da concessionari di derivazione di acqua pubblica o, in alcuni casi, da soggetti gestori dai medesimi incaricati.
Le grandi dighe sono sotto il controllo continuo del Servizio tecnico nazionale dighe e infrastrutture idriche ed elettriche.
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