Direttiva 2009/54/CE
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Direttiva 2009/54/CE
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione)
(GU L 164 del 26.6.2009) (Attuata con D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176)
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Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I.
2. La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall’autorità responsabile di uno Stato membro.
Le acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento solo se l’autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo abbia accertato che esse sono conformi alle disposizioni dell’allegato I, parte I, e che si è proceduto a controlli regolari dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato II, punto 2.
Il periodo di validità dell’accertamento di cui al secondo comma non può superare i cinque anni. Qualora l’accertamento sia rinnovato prima della fine di tale periodo non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma.
3. La presente direttiva non si applica:
a) alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (7);
b) alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali.
4. Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è debitamente motivato dall’autorità responsabile dello Stato membro e detti motivi formano oggetto di pubblicazione ufficiale.
5. Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L’elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché soltanto le acque di cui all’articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate quali acque minerali naturali.
Articolo 3
Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque imbottigliate in conformità dell’allegato II.
Articolo 4
1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti:
a) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà;
b) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:
i) il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, definite dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8);
ii) il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;
c) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:
i) il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
ii) il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;
d) eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici.
Le misure di cui alle lettere b), punto i), e c), punto i), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Il primo comma non impedisce l’utilizzazione delle acque minerali naturali o delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.
2. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono essere soggette ad aggiunte diverse dall’incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell’allegato I, parte III.
3. Sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, fatto salvo il paragrafo 2, l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.
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