Decisione di esecuzione (UE) 2025/57
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/57 / Formato tecnico comunicazione sugli impianti di combustione medi
ID 23307 | 16.01.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/57 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2025/57 del 16.1.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva (UE) 2015/2193 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Di conseguenza, prima di tale data la disponibilità di dati per gli impianti in questione potrebbe essere limitata.
(2) Ai fini della comunicazione, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031, relazioni con le informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
(3) Gli Stati membri sono altresì tenuti a presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2026, relazioni che contengano una stima delle emissioni totali annue di SO2, NOx e polveri originate da impianti di combustione medi.
(4) I formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per la relazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193 dovrebbero essere elaborati in modo da agevolare il compito della Commissione di presentare una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione di tale direttiva ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 della stessa. Questi formati tecnici dovrebbero essere attinenti alle disposizioni fondamentali della direttiva (UE) 2015/2193 e consentire la fornitura di dati aggregati, anche per quanto riguarda le categorie di impianti, le emissioni, l’energia in ingresso e la capacità.
(5) Per garantire l’uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, la Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione finalizzato alle relazioni.
(6) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato I della presente decisione.
2. Per comunicare alla Commissione informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato II della presente decisione.
3. Per presentare le informazioni richieste dagli allegati I e II della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[...] Segue in allegato
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