Legge 10 maggio 2023 n. 53
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Legge 10 maggio 2023 n. 53 / Commissione parlamentare di inchiesta attività illecite ambientali
ID 19649 | 18.05.2023
Legge 10 maggio 2023 n. 53 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.
(GU n.115 del 18.05.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2023
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Art. 1. Istituzione e compiti della Commissione
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416 -bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all’interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l’esistenza e l’ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell’ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all’utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi
sistemi di affidamento;
e) verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell’individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
f) verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all’applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente;
h) verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;
l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in attuazione dei princìpi della transizione ecologica e dell’economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
m) indagare sull’esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», come definiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
n) indagare sull’esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell’aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell’ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « made in Italy » contraffatti o alterati;
o) analizzare le cause dell’abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell’ambiente, verificare l’attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell’uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del titolo IX -bis del libro secondo del codice penale.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
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