Decreto MIT 12 ottobre 2017
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Decreto 12 ottobre 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, il presente decreto disciplina le procedure relative all’autorizzazione per il riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal medesimo regolamento.
Art. 3. Compiti dell’autorità competente e dell’amministrazione
1. L’autorità competente:
a) istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne cura l’aggiornamento;
b) individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
c) redige la relazione di cui all’art. 21 del regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione
di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
f) stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
2. L’amministrazione:
a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure;
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto:
c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’autorità competente e l’amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.
4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all’art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall’amministrazione.
Art. 4. Autorizzazione all’impianto di riciclaggio delle navi
1. L’autorità competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento.
Art. 5. Invio di una nave alla demolizione e approvazione del piano di riciclaggio della nave
1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, ai sensi dell’art. 160 del codice della navigazione e dell’art. 6 del regolamento, deve farne dichiarazione all’ufficio marittimo di iscrizione, indicando l’impianto di riciclaggio. L’ufficio marittimo di cui al primo periodo immediatamente trasmette le informazioni ricevute e quelle indicate all’art. 7, paragrafo 4, del regolamento:
a) al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio della nave;
b) all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio, ai fini dell’attività di controllo.
GU n. 249 del 24.10.2017
Entrata in vigore: 25.10.2017
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