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Regolamento (UE) 2024/3012

ID 23065 | | Visite: 1331 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/23065

Regolamento  UE  2024 3012

Regolamento (UE) 2024/3012 / Certificazione attività cattura e stoccaggio carbonio

ID 23065 | 06.12.2024

Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti

GU L 2024/3012 del 6.12.2024

Entrata in vigore: 26.12.2024

_________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. L’obiettivo del presente regolamento è agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui al regolamento (UE) 2021/1119. A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell’Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo stabilendo:

a) criteri di qualità per le attività che si svolgono nell’Unione;
b) norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generate da attività;
c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di certificazione;
d) norme per il rilascio e l’uso di unità certificate.

2. Il presente regolamento mira a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo, al più tardi entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119. Di conseguenza, tutti gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo generati a norma del presente regolamento contribuiscono al conseguimento dell’NDC dell’Unione e dei suoi obiettivi in materia di clima, e non a NDC di paesi terzi o regimi di conformità internazionali.

3. Il presente regolamento non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 derivanti da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, come stabilito negli atti di esecuzione di cui all’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE.

[...]

Articolo 9 Certificazione di conformità

1. Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione.

Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all’organismo di certificazione un piano dell’attività che include prove della conformità agli articoli da 4 a 7 e il beneficio netto atteso in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto atteso in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività e un piano di monitoraggio.

I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza, in particolare ai piccoli gestori che praticano la carboniocoltura.

Per le attività di carboniocoltura, gli Stati membri possono fornire consulenza agli agricoltori nel quadro dei servizi di consulenza aziendale di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.

Al fine di promuovere l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulla carboniocoltura, ove applicabile, gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 le informazioni chiave elencate nell’allegato II del presente regolamento, comprese le pratiche di gestione relative all’attività di carboniocoltura, la data di inizio e di fine dell’attività, il numero o il codice unico del certificato di conformità, il nome dell’organismo di certificazione e il nome del sistema di certificazione.

2. Il sistema di certificazione nomina un organismo di certificazione, che effettua un controllo di certificazione al fine di verificare che le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano precise e affidabili e al fine di confermare la conformità dell’attività con gli articoli da 4 a 7.

Quando, a seguito del controllo di certificazione, è stata accertata la conformità delle informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato di conformità in cui figurano almeno le informazioni di cui all’allegato II.

Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di certificazione e il certificato di conformità e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12 («registro dell’Unione»), la relazione sul controllo di certificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità.

3. Almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, sulla base delle caratteristiche della pertinente attività, l’organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione per riconfermare la conformità dell’attività agli articoli da 4 a 7 e accertare il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività.

A seguito del controllo di ricertificazione, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e, se del caso, rilascia un certificato di conformità aggiornato. Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato di conformità aggiornato e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione, la relazione sul controllo di ricertificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità aggiornato.

Il registro di certificazione del sistema di certificazione oppure, una volta istituito, il registro dell’Unione rilascia le unità certificate sulla base del certificato di conformità aggiornato derivante dal controllo di ricertificazione.

4. Il gestore o il gruppo di gestori assiste l’organismo di certificazione durante il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione, in particolare permettendo l’accesso ai locali dell’attività e fornendo i dati e la documentazione richiesti da tale organismo di certificazione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano dell’attività e del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle relazioni sul controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.

Articolo 10 Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o riconosciuti da un’autorità nazionale competente quali organismi competenti per l’ambito di applicazione del presente regolamento o per l’ambito specifico del sistema di certificazione.

2. L’organismo di certificazione:

a) è competente a effettuare il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione;
b) è giuridicamente e finanziariamente indipendente da un gestore o da un gruppo di gestori; e
c) svolge nell’interesse pubblico le attività previste dal presente regolamento.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), né l’organismo di certificazione né alcuna parte di esso può:

a) essere un gestore o un gruppo di gestori, proprietario di un gestore o di un gruppo di gestori o di proprietà di questi;
b) intrattenere con un gestore o con un gruppo di gestori relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

4. Gli Stati membri vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione.

Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l’ora e il luogo del controllo di certificazione e del controllo di ricertificazione.

Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l’organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente.

Le informazioni relative a questioni di mancata conformità è pubblicata nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.

[...]

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