Direttiva (UE) 2024/1203
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Direttiva (UE) 2024/1203 / Reati e sanzioni tutela ambientale
ID 21782 | 30.04.2024
Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE
GU L 2024/1203 del 30.4.2024
Entrata in vigore: 20.05.2024
Recepimento IT: Entro il 21 maggio 2026
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione.
Articolo 2 Definizioni
1. I termini utilizzati nella presente direttiva per descrivere le condotte di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono interpretati, se del caso, conformemente alle definizioni contenute nella legislazione dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
2. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a) «persona giuridica»: soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
b) «habitat all’interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
c) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.
Articolo 3 Reati
1. Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato qualora siano illecite.
Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola:
a) un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o
b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un’autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell’Unione di cui alla lettera a).
Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
b) l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
c) la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, e:
i) è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ii) è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
vi) è vietata a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio,
d) la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
e) la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
f) la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta:
i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure
ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
g) la spedizione di rifiuti ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
h) il riciclaggio delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;
i) lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino;
j) l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
k) la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
l) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom (30), 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom (32) del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
m) l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
n) l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell’allegato IV o nell’allegato V, se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (34) e di uno o più esemplari delle specie di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
o) il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e l’importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell’allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;
p) l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;
q) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell’allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all’interno di un sito protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;
r) l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano:
i) le restrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure
ii) una condizione di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
s) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;
t) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i reati relativi alle condotte elencate al paragrafo 2 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano:
a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o
b) o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.
4. Gli Stati membri assicurano che le condotte elencate al paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a q), lettera r), punto ii), e lettere s) e t), costituiscano reato se illecite e poste in essere quanto meno per grave negligenza.
5. Oltre ai reati relativi alle condotte di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, conformemente al loro diritto nazionale, prevedere ulteriori reati al fine di proteggere l’ambiente.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante per quanto riguarda le condotte di cui al paragrafo 2, lettere da a), a e), lettera f), punto ii), lettere da j), a m) e lettera r), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:
a) le condizioni originarie dell’ambiente colpito;
b) la durata del danno (lunga, media o breve);
c) la portata del danno;
d) la reversibilità del danno.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se una condotta di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), lettera f), punto ii), lettere da i) a m) e lettera r), può provocare danni alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:
a) la condotta riguarda un’attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l’ambiente o per la salute umana, e richiede un’autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;
b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare, o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell’Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), o in un’autorizzazione rilasciata per l’attività pertinente;
c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l’ambiente o la salute umana.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più degli elementi seguenti:
a) il numero di elementi interessati;
b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell’Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);
c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;
d) il costo di ripristino dell’ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.
Articolo 4 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, siano punibili penalmente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il tentativo di un reato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a m), e lettere o), p), r), s) e t), sia punibile penalmente.
Articolo 5 Sanzioni per le persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k), l) e r), siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;
b) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con una pena massima di almeno otto anni di reclusione;
c) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, qualora quest’ultimo faccia riferimento all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k) e lettera l), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;
d) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettere p), s) e lettera t), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione;
e) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:
a) l’obbligo di
i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; o
ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato all’ambiente e dei benefici economici derivanti dal reato;
c) esclusioni dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
d) l’interdizione dall’esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato;
f) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;
g) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:
a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 7 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni penali o non penali nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri attuano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure penali o non penali nei confronti di tali persone giuridiche possano includere quanto segue:
a) l’obbligo di:
i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure
ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
c) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:
a) per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t):
i) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR;
b) per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r):
i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR.
Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l’importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6 dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni o misure penali o non penali più severe di quelle applicabili ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 8 Circostanze aggravanti
Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui all’articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:
a) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;
b) il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
c) il reato ha comportato l’uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell’autore del reato;
d) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni;
e) l’autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole di quelli di cui all’articolo 3 o 4;
f) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;
g) l’autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti;
h) il reato è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, oppure in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.
La circostanza aggravante di cui alla lettera a) del presente articolo non si applica al reato di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 9 Circostanze attenuanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:
a) l’autore del reato ripristina l’ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE, o, prima dell’avvio di un’indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l’impatto e l’entità del danno o a porvi rimedio;
b) l’autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
i) identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;
ii) acquisire elementi di prova.
Articolo 10 Congelamento e confisca
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il tracciamento, l’identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4.
Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio adottano le misure di cui al primo comma conformemente a tale direttiva.
Articolo 11 Termini di prescrizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione che consenta l’esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 3 e 4 per un periodo di tempo sufficiente dopo tale condanna.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, primo comma, è fissato come segue:
a) almeno dieci anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;
b) almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;
c) almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.
3. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, è fissato come segue:
a) almeno dieci anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
i) una pena detentiva superiore ai cinque anni; o alternativamente
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;
b) almeno cinque anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
i) una pena detentiva superiore a un anno; o alternativamente
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione; e
c) almeno tre anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
i) una pena detentiva fino a un anno; o alternativamente
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a cinque anni, purché tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
Articolo 12 Competenza giurisdizionale
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:
a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera;
c) il danno, che è uno degli elementi costitutivi del reato, si è verificato sul proprio territorio; o
d) l’autore del reato è un proprio cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:
a) l’autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;
b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;
c) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale; o
d) il reato ha comportato un rischio grave per l’ambiente nel proprio territorio.
Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, la questione è deferita a Eurojust.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
Articolo 13 Strumenti investigativi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l’azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.
Articolo 14 Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini
Fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale.
Articolo 15 Pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato
Gli Stati membri provvedono affinché le persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva, e le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati, qualora tali diritti processuali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile. In tali casi, gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull’avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato, qualora ciò avvenga nei procedimenti riguardanti altri reati.
Articolo 16 Prevenzione
Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tali portatori di interessi.
Articolo 17 Risorse
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l’efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l’attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e della struttura del loro ordinamento giuridico, nonché di altre circostanze nazionali, valutano la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità nel settore del diritto penale ambientale, conformemente al diritto nazionale.
Articolo 18 Formazione
Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.
Articolo 19 Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:
a) garantire priorità comuni e la comprensione dei collegamenti tra l’attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;
b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile;
c) la consultazione nell’ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile;
d) lo scambio di buone pratiche;
e) fornire assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse.
I meccanismi di cui al primo paragrafo possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d’intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.
Articolo 20 Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altri organi e organismi dell’Unione
Qualora si sospetti che i reati ambientali siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti.
Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Commissione cooperano, nell’ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Eurojust fornisce ove opportuno l’assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione può fornire assistenza.
Articolo 21 Strategia nazionale
1. Gli Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027.
Gli Stati membri adottano misure per attuare la loro strategia nazionale senza indebito ritardo. La strategia nazionale affronta almeno gli aspetti seguenti:
a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro strategia nazionale sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.
Articolo 22 Dati statistici
1. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti:
a) il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;
b) il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per il reato in questione;
c) il numero di persone fisiche che sono:
i) sottoposte ad azione penale;
ii) condannate;
d) il numero di persone giuridiche che:
i) sono sottoposte ad azione penale;
ii) o nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale;
e) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte.
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel formato standard, di cui all’articolo 23.
5. La Commissione pubblica almeno ogni tre anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l’adozione della decisione concernente il formato standard di cui all’articolo 23.
Articolo 23 Competenze di esecuzione
1. Entro il 21 maggio 2027, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato standard facilmente accessibile e comparabile per la trasmissione dei dati statistici di cui all’articolo 22, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.
2. Ai fini della trasmissione dei dati statistici, il formato standard contiene gli elementi seguenti:
a) una classificazione dei reati ambientali;
b) unità di conteggio;
c) un formato per la trasmissione delle relazioni.
È garantita un’interpretazione comune degli elementi di cui al primo comma.
Articolo 24 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 25 Valutazione, relazione e revisione
1. Entro il 21 maggio 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
2. Entro il 21 maggio 2031, la Commissione effettua una valutazione dell’impatto della presente direttiva in cui affronta la necessità di aggiornare l’elenco dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi una sintesi dell’attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 16 a 21 e dati statistici, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera. Se necessario, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.
3. La Commissione valuta periodicamente se sia necessario modificare i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 26 Sostituzione della direttiva 2008/99/CE
La direttiva 2008/99/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2008/99/CE.
Articolo 27 Sostituzione della direttiva 2009/123/CE
La direttiva 2009/123/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva.
In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2005/35/CE aggiunte o sostituite dalla direttiva 2009/123/CE si intendono fatti alla presente direttiva.
Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2005/35/CE modificata dalla direttiva 2009/123/CE.
Articolo 28 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 29 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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