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ID 21259 | 29.01.2024
Decreto 19 dicembre 2023 Adozione del «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici».
(GU n.23 del 29.01.2024)
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Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è adottato il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», secondo lo schema di cui all’allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalità di:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza tecnica;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
d) monitorare l’andamento del settore, anche attivando un’integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
1. condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
2. fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d’informazione per il pubblico;
e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n 23;
f) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
i) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell’art. 9, comma 1;
j) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all’art. 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
k) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
l) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi
dell’ambiente.
2. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, ad integrazione di specifiche misure di finanziamento richiamate nel medesimo Piano.
3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamento annuale.
4. La relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n 23, è presentata annualmente alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari e costituisce parte integrante dei documenti di monitoraggio del Piano.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024