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DPCM 7 luglio 2022

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DPCM 7 luglio 2022 Ambiente marino

DPCM 7 luglio 2022 / Programma misure buono stato ambiente marino 2022

Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale.

(G.U. n. 235 del 7.10.2022)
_______

Art. 1

1. È approvato il programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2017.
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Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190

Art. 10 Definizione dei traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.

2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri. 

3. La definizione dei traguardi ambientali e' effettuata entro il 15 luglio 2012.

4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.

Art. 12  Programmi di misure

1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.

2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:

a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, anche con finalita' diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione con rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali;
b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.
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