Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Proposta nuovo regolamento batterie e rifiuti di batterie

ID 14362 | | Visite: 4170 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/14362

Proposta nuovo regolamento batterie e rifiuti di batterie

Proposta nuovo regolamento batterie e rifiuti di batterie / Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1542

ID 14362 | Update 31.07.2023 / Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1542

Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1542

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (GU L 191/1 del 28.7.2023)

10.07.2023 - Il Consiglio ha adottato il 10 luglio 2023 il nuovo regolamento che rafforza le norme di sostenibilità per le batterie e i rifiuti di batterie. Il regolamento disciplinerà l'intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, e garantirà che siano sicure, sostenibili e competitive.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si applicherà a tutte le batterie, compresi tutti i rifiuti di batterie portatili, di batterie per veicoli elettrici, di batterie industriali, di batterie per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione (SLI) - utilizzate principalmente per veicoli e macchinari - e le batterie per mezzi di trasporto leggeri (ad esempio biciclette elettriche, ciclomotori elettrici, monopattini elettrici).

Economia circolare

Le nuove norme mirano a promuovere un'economia circolare disciplinando le batterie durante tutto il loro ciclo di vita. Il regolamento stabilisce pertanto prescrizioni per la fine del ciclo di vita, tra cui obiettivi e obblighi di raccolta, obiettivi per il recupero dei materiali e obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Il regolamento fissa obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili per i produttori (63% entro la fine del 2027 e 73% entro la fine del 2030) e introduce un obiettivo specifico per la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri (51% entro la fine del 2028 e 61% entro la fine del 2031).

Il regolamento fissa un obiettivo per il recupero del litio dai rifiuti di batterie del 50% entro la fine del 2027 e dell'80% entro la fine del 2031, con la possibilità di modifiche mediante atti delegati in funzione degli sviluppi tecnologici e del mercato e della disponibilità di litio.

Il regolamento prevede livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato per le batterie industriali, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici, inizialmente fissati al 16% per il cobalto, all'85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel. Le batterie dovranno essere accompagnate da una documentazione relativa al contenuto riciclato.

L'obiettivo di efficienza del riciclaggio per le batterie al nichel-cadmio è fissato all'80% entro la fine del 2025 e per gli altri rifiuti di batterie al 50% entro la fine del 2025.

Il regolamento prevede che entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi siano rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale, lasciando agli operatori tempo sufficiente per adattare la progettazione dei loro prodotti a tale requisito. Si tratta di una disposizione importante per i consumatori. Le batterie per mezzi di trasporto leggeri dovranno essere sostituibili da un operatore professionale indipendente.

Norme eque per tutti gli operatori

Le nuove norme mirano a migliorare il funzionamento del mercato interno delle batterie e a garantire una concorrenza più equa grazie ai requisiti di sicurezza, sostenibilità ed etichettatura.

Ciò sarà raggiunto attraverso criteri di prestazione, durabilità e sicurezza, restrizioni rigorose per le sostanze pericolose come mercurio, cadmio e piombo e informazioni obbligatorie sull'impronta di carbonio delle batterie.

Il regolamento introduce prescrizioni in materia di etichettatura e informazione, tra l'altro sui componenti della batteria e sul contenuto riciclato, nonché un "passaporto della batteria" elettronico e un codice QR. Al fine di fornire agli Stati membri e agli operatori economici sul mercato il tempo sufficiente per prepararsi, i requisiti in materia di etichettatura si applicheranno entro il 2026 e il codice QR entro il 2027.

Ridurre l'impatto ambientale e quello sociale

Il nuovo regolamento mira a ridurre l'impatto ambientale e quello sociale durante l'intero ciclo di vita della batteria. A tal fine, il regolamento stabilisce norme rigorose in materia di dovere di diligenza per gli operatori, che devono verificare la fonte delle materie prime utilizzate per le batterie immesse sul mercato. Il regolamento prevede un'esenzione dalle norme in materia di dovere di diligenza per le PMI.

Prossime tappe

La votazione odierna del Consiglio conclude la procedura di adozione. Il regolamento sarà ora firmato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

_________

Strasburgo, 20.1.2021

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

La proposta ha un triplice obiettivo:

1) rafforzare il funzionamento del mercato interno (compresi prodotti, processi, rifiuti di batterie e materiali riciclati), garantendo la parità di condizioni attraverso un insieme comune di norme,
2) promuovere un'economia circolare e
3) ridurre gli impatti sociali e ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie.

Questi tre obiettivi sono strettamente interconnessi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Attraverso la direttiva sulle pile il quadro normativo vigente disciplina solo la fase finale del ciclo di vita delle batterie. Attualmente nell'UE non esistono disposizioni di legge che disciplinano altri aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni di gas a effetto serra o l'approvvigionamento responsabile.

In linea con il principio "one in, one out", il regolamento proposto dovrebbe sostituire l'attuale direttiva sulle pile.

La proposta è pienamente in linea con la vigente legislazione dell'UE in materia di ambiente e rifiuti.

Essa integra tale legislazione, tra cui: la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso; la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente proposta introduce prescrizioni progressive per ridurre al minimo l'impronta di carbonio durante il ciclo di vita delle batterie. In tale contesto, gli sforzi volti a ridurre l'impronta di carbonio nel processo di fabbricazione condurranno indirettamente alla promozione della produzione di energia rinnovabile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa è coerente con gli obblighi internazionali dell'UE in materia di politica commerciale, in particolare poiché garantisce la non discriminazione tra i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati.

L'iniziativa aderisce pienamente al principio dell'innovazione e alle relative azioni di sostegno nell'ambito dei finanziamenti UE per la ricerca e l'innovazione previsti da Orizzonte 2020.

La proposta mira inoltre a garantire un monitoraggio e obblighi di comunicazione agevoli e semplificati, limitando in tal modo gli oneri amministrativi degli Stati membri, in linea con l'approccio Legiferare meglio dell'UE17 e con il controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio.

[...]

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Pile e accumulatori

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 93

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 171

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto
Mag 28, 2025 590

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto
Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Mag 27, 2025 641

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica ID 24028 | 27.05.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti,… Leggi tutto
Mag 26, 2025 1048

Decreto 3 aprile 2025

Decreto 3 aprile 2025 ID 24026 | 26.05.2025 Decreto 3 aprile 2025 Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. (GU n.120 del 26.05.2025) .... Art. 1. Oggetto, definizioni e ambito… Leggi tutto

Più letti Ambiente