Decreto 12 maggio 2021
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Decreto 12 maggio 2021 | Attuazione figura mobility manager
Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager
(GU n. 124 del 26.05.2021)
Entrata in vigore: 27.05.2021
Prima applicazione PSLC (Art. 9. c. 1): 23 Novembre 2021
Secondo quanto previsto dall'Art. Art 3 PSCL comma 5 del presente Decreto, definite con il Decreto dirigenziale numero 209 del 04/08/2021 le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).
Pubblicato nella GU n. 271 del 19.11.2022 il Decreto 16 settembre 2022 - Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il presente decreto è finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) « mobility manager aziendale»: figura specializzata, ai sensi dell’art. 5, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
b) « mobility manager d’area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato ai sensi dell’art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
c) piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL): strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici
casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa, di cui al successivo art. 3.
Art. 3. PSCL
1. Fermo restando quanto previsto dall’ art. 5, comma 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.
2. Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
3. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle di cui al precedente comma 1 possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.
4. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 9, comma 1, con successivo decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le «Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)», tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.
Art. 4. Adozione, trasmissione e aggiornamento del PSCL
1. Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, è trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.
2. Al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, il Comune, con il supporto del mobility manager d’area, individua, d’intesa con il mobility manager aziendale che ha prestato la propria attività a supporto dell’adozione dello specifico PSCL trasmesso ai sensi del comma 1, eventuali modifiche al PSCL medesimo, e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL.
Art. 5. Mobility manager aziendale e mobility manager d’area
1. Ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
2. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle di cui all’art. 3, comma 1, possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.
3. I comuni di cui all’art. 229, comma 4, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, nominano il mobility manager d’area, svolgente funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di supporto ai comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
Art. 6. Funzioni del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area
1. Al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
b) supporto all’adozione del PSCL;
c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
d) verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
2. Al mobility manager aziendale sono altresì assegnate le seguenti funzioni:
a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
c) promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
d) supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto
pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.
3. Al mobility manager d’area sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
b) supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
c) acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
Art. 7. Requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area
1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei
trasporti o della tutela dell’ambiente.
2. I comuni di cui all’art. 5, comma 3 e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, individuano il mobility manager d’area e il mobility manager aziendale tra il personale in ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.
3. Le aziende di cui all’art. 3, comma 1 assicurano che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. In ogni caso, le funzioni e le attività del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area nelle pubbliche amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8. Premialità
1. Nell’ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero congiuntamente dai medesimi Ministeri, può essere assegnata una premialità ai comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi del presente decreto.
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione, i PSCL sono adottati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. (23.11.2021 / ndr)
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai mobility manager d’area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
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