Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114

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D lgs 114 2018

Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. 

(GU Serie Generale n.232 del 05-10-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2018

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ferma restando la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza per tutte le unità navali adibite alla navigazione interna, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera v) , nelle vie d’acqua interne indicate nell’allegato I:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al comma 2, lettera a) ;
e) galleggianti speciali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , numero 2); 2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui  ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) , in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

[...]

Art. 8. Certificato europeo della navigazione interna

1. Le unità navali di cui all’articolo 2, comma 1, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall’autorità competente di cui all’allegato VI, secondo il modello previsto nell’allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato è appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell’Unione europea previste dall’articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. Il certificato è tenuto a bordo dell’unità navale.
2. Il certificato europeo della navigazione interna può essere modificato secondo quanto stabilito dall’articolo 2.07 dell’allegato V.
3. Prima dell’entrata in servizio dell’unità navale, il proprietario, l’armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all’autorità competente di cui all’allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
4. L’autorità competente di cui all’allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell’armatore dell’unità navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unità navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall’allegato II e le disposizioni amministrative di cui all’allegato V.
5. L’eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell’allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all’allegato V del presente decreto è annotata nel certificato europeo. Nel caso in cui l’autorità competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l’unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati. I componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente comma.
6. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell’unità navale di cui all’allegato II e le disposizioni amministrative di cui all’allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.
7. Il proprietario, l’armatore dell’unità navale, o il loro rappresentante, chiede all’autorità competente di cui all’allegato VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validità. Il certificato è rinnovato a seguito dell’ispezione di cui all’articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l’unità navale continua a essere conforme ai requisiti tecnici del presente decreto. L’autorità competente di cui all’allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all’articolo 2.09 dell’allegato V.
8. A seguito della visita tecnica di cui all’articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio dell’unità navale, è rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell’unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza.
Nel caso in cui il certificato precedente è stato
rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente di cui all’allegato VI informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l’autorità dello Stato membro dell’Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.
9. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l’autorità competente di cui all’allegato VI verifica che non siano stati già rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell’Unione europea nonché validi certificati di cui all’articolo 9, comma 1, del presente decreto.
10. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unità navali nuove è fissato dall’autorità competente di cui all’allegato VI e non supera:
a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.
11. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna è annotato sul certificato.
12. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell’armatore dell’unità navale, o del loro rappresentante, la validità del certificato europeo della navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dell’autorità competente di cui all’allegato VI. La proroga della validità è indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall’articolo 2.09 dell’allegato V, e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

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Aggiornamenti all'atto:

Decreto 31 ottobre 2018

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