Decreto M.I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

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Decreto 20 12 2012

Decreto M. I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | Update 27.09.2021 / Testo coordinato al 27.09.2021

Decreto del M.I. 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Definizioni
Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui all'articolo 5 e di seguito denominati "impianti", installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2.

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui all'articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

Update 27.09.2021
Testo coordinato DM 20/12/2012 a seguito della pubblicazione in GU del Decreto 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022

Stato normativo alla data del DM 20 dicembre 2012

Diverse nome di prevenzione incendi, relative ad attività specifiche, riportano le caratteristiche degli impianti di protezione attiva antincendio (idranti, sprinkler, rivelatori di fumo, EFC, ecc) da adottarsi per le nuove attività. Per alcune di esse, le più datate, le caratteristiche previste non fanno riferimento a norme considerabili a regola d’arte.

Il DM 20 dicembre 2012 riporta, per le norme specifiche antincendio relative ad attività soggette a controllo, le misure a regola d’arte debbano rispettare gli impianti idrici antincendio.

Tale aspetto non è stato previsto come modifica ai decreti per cui, la lettura del solo decreto potrebbe comportare una errata progettazione di tali impianti.

Le attività per quali il decreto determina la norma e le caratteristiche degli impianti idrici antincendio sono:

1. per le reti idranti:
- scuole (DM 26.8.1992)
- edifici civile abitazione (DM 16.5.1987 n. 246)
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)

2. per gli impianti sprinkler:
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- scuole (DM 26.8.1992)

Il decreto determina, all’art. 2, anche le attività che non rientrano nel campo di applicazione dello stesso e per i quali devono essere adottate le caratteristiche degli impianti riportati nei singoli decreti specifici antincendio.

Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 si è completato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

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