Slide background
Slide background




Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti

ID 484 | | Visite: 46813 | Direttiva Sicurezza ProdottiPermalink: https://www.certifico.com/id/484

Direttiva 2001/95/CE / Direttiva sicurezza generale dei prodotti (GSPD)

ID 0484 | Update news 20.08.2023

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

GU L 11/4 del 15.1.2002

La Direttiva è abrogata dal 13 dicembre 2024 (Regolamento (UE) 2023/988 GSPR)

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (GU L 135/1 del 23.5.2023)

La direttiva 2001/95/CE è abrogata dal 13 dicembre 2024.

In allegato il testo consolidato alla data del 17.03.2019 con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (L 218 30 13.8.2008)
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (L 188 14 18.7.2009) - Testo consolidato 2019

Atto di Recepimento

Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172
Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
GU n. 165 del 16 luglio 2004

Abrogato da

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera o)) l'abrogazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172.
G.U. n.235 08/10/2005,  SO n.162


...

Art. 146. Abrogazioni 1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

...
o) il Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.[/box-warning]

Sintesi

La presente direttiva si applica in assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza di talune categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche (settoriali). La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Requisito generale di sicurezza
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

- le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti);
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.

Obblighi di fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. 
Essi devono inoltre:

- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili;
- adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

Anche i distributori sono tenuti a:

- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
- controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.

Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva.

Vedasi Codice del Consumo (recepimento DSPD)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2001 95 CE Consolidato 2010.pdf)Direttiva 2001/95/CE Consolidato 2010
 
IT110 kB2588
Scarica questo file (Direttiva 2001-95-CE.pdf)Direttiva 2001/95/CE
 
IT335 kB2998

Tags: Marcatura CE Direttiva sicurezza generale prodotti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 289

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto
Ago 27, 2024 130

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023. Collegati[box-note]Decreto dirigenziale… Leggi tutto
Ago 27, 2024 145

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024 Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre… Leggi tutto
Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024
Ago 27, 2024 135

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024 Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi». Collegati[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTARegolamento (UE) 2016/424: Impianti a funeImpianti a… Leggi tutto
Ago 22, 2024 190

Decreto 20 giugno 2024

Decreto 20 giugno 2024 / Modifica Alleg. III Dlgs 27/2014 (ROHS II) ID 22456 | 22.08.2024 Decreto 20 giugno 2024 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 2120
Ago 01, 2024 232

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120 ID 22367 | 31.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120 della Commissione, del 30 luglio 2024, che rinnova la designazione degli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 114449

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto