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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121

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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione dell'8 luglio 2021 che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti

GU L 243/37 del 9.7.2021

Entrata in vigore: 12.07.2021

Applicazione: dal 16.07.2021

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Articolo 1

1. I dati statistici che devono essere trasmessi a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 comprendono i seguenti dettagli relativi agli interventi nell’ambito dei controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti:
a) il numero totale di interventi;
b) il numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell’immissione in libera pratica a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) per ciascun intervento a seguito del quale le autorità competenti hanno imposto agli operatori economici interessati di portare a termine azioni specifiche oppure un’autorità di vigilanza del mercato ha imposto di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020:
i) la data in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione doganale;
ii) un indicatore del tipo di dichiarazione doganale in caso di dichiarazione doganale con una serie di dati ridotta a norma degli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
iii) il paese di origine (dato 16 08 000 000) o, se non disponibile, il paese dell’esportatore (sottodato 13 01 018 020);
iv) il codice della sottovoce del sistema armonizzato (sottodato 18 09 056 000);
v) se disponibile, il codice della nomenclatura combinata (sottodato 18 09 057 000);
vi) le unità supplementari (dato 18 02 000 000) o, se non disponibili, la massa netta (dato 18 01 000 000);
vii) il modo di trasporto fino alla frontiera (dato 19 03 000 000);
viii) la principale categoria di prodotti interessata;
ix) la principale normativa dell’Unione violata secondo quanto stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato;
x) un indicatore che illustri la possibilità o meno del prodotto di essere immesso in libera pratica se gli operatori economici interessati portano a termine azioni specifiche imposte dalle autorità competenti.
2. I dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati relativi a tutti i controlli, ad eccezione dei controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.
3. Ai fini del paragrafo 1, qualora una dichiarazione doganale riguardi prodotti che rientrano in due o più articoli di tale dichiarazione doganale, gli interventi su ciascuno degli articoli sono considerati interventi distinti.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti da iii) a vii), del presente articolo, i dati che devono essere trasmessi sono le informazioni disponibili nella dichiarazione doganale relative al dato corrispondente di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, qualora gli Stati membri, a norma degli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o di altre disposizioni transitorie di cui al medesimo regolamento, applicano alla dichiarazione doganale requisiti diversi in materia di dati, i dati da presentare sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021.

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Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

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