D.M. 15 settembre 2005

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D M  15 Settembre 2005 PI vani impianti di sollevamento

D.M. 15 settembre 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

(G.U. n. 232 del 5/10/2005)

Stato normativo

Gli ascensori e i montacarichi, riportati come att. 95 nell’allegato al DM 16/02/82 come “Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.”, non sono stati inseriti nel DPR 151/2011, per cui gli stessi non sono più soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Essi, però, collegando i vari piani fra di loro, rappresentano una via di propagazione dell’incendio, per cui vanno progettati in modo da impedire la diffusione del fumo negli ambienti a loro collegati.
La norma che originariamente si era occupata dell’argomento è stato il DPR 29/05/63, n° 1497.
Con decreto 15 settembre 2005 è stato pubblicato il nuovo regolamento sull’argomento, che abroga la normativa preesistente in materia. Esso modifica anche i punti specifici dei decreti relativi agli edifici di civile abitazione, alle attività ricettive turistico-alberghiere e alle strutture sanitarie. 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause d'incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
...
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