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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2017, n. 291

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2017, n. 291 - Allestimento di impianti elettrici navali ed esposizione a polveri di amianto. Morte per mesotelioma pleurico

P.M.T., R.B. e R.S. appellavano la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda da loro proposta come eredi e congiunti di R.A. per il decesso di quest'ultimo il 27.9.2002 conseguente a mesotelioma pleurico contratto per esposizione a polveri di amianto nell'espletamento delle mansioni di allestimento degli impianti elettrici navali svolte alle dipendenze di Fincantieri navali italiani spa. La Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, condannava la società appellata al pagamento in favore di P.M.T. della somma di euro 168.302,000, in favore di R.B. della somma di euro 93,302,00 e di analoga somma in favore di R.S., oltre rivalutazione. La Corte territoriale osservava che non era in discussione la sussistenza del nesso causale tra la morte di R.A. e la pregressa esposizione alle polveri come emergeva dal riconoscimento dell'Inail, dagli atti del procedimento penale, dalla documentazione medica, dai materiali impiegati e dagli ambienti ove le lavorazioni si erano svolte, nonché dall'istruttoria svolta in primo grado. La società datrice di lavoro non aveva offerto la prova di aver adottato ex art. 2087 c.c. tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento; gli aspiratori messi a disposizione dei lavoratori ex art. 21 D.P.R. n. 303/1956 erano inidonei vista la loro scarsa potenza ed efficienza anche in relazione al basso voltaggio ed alla limitata areazione degli ambienti all'interno della navi in costruzione (sul punto le dichiarazioni dei testi in ordine alle misure cautelative adottate erano del tutto generiche). Non era stata peraltro neppure dimostrata un'effettiva vigilanza da parte del datore di lavoro in ordine all'adozione delle maschere come dichiarato dai testi. Non si poneva affatto, nel caso in esame, la questione della conoscibilità della pericolosità delle polveri di amianto in quanto la norma prescrittiva dell'adozione della maschere di protezione era certamente in vigore. Circa il petitum, tenuto conto che la percentuale del danno biologico era pari al 60% in relazione alla malattia che aveva portato al decesso, del "periodo di i.t.p." indotto dai successivi ricoveri, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno veniva determinato in euro 260.000,00 quale danno conseguente ai postumi stabilizzati e in euro 8.000,00 per il periodo di inabilità. Doveva altresì essere considerata la condotta datoriale e la consapevolezza per un periodo di tempo non trascurabile della causa della malattia e del suo inevitabile decorso, eventi idonei ad incidere nella sfera personale con liquidazione equitativa del danno in euro 32.000,00; dalle somme predette andava sottratto quanto già corrisposto dall'INAIL. Inoltre andava liquidato il danno per perdita del congiunto che andava liquidato equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso (età adulta dei figli e piuttosto avanzata del coniuge con convivenza solo del coniuge al momento del decesso) in euro 110.000,00 per il coniuge e in euro 35.000,00 per ciascuno degli eredi. Pertanto la società appellata veniva condannata alle somme complessive a titolo di risarcimento prima ricordate.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Fincantieri con 4 motivi illustrati da memoria; resistono gli appellati con controricorso.

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

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