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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2016, n. 24804

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2016, n. 24804 - Se il lavoratore preferisce un indumento più leggero rispetto alla giacca ignifuga e si ustiona, di chi è la responsabilità?

Con sentenza n. 101/2011, depositata il 14 febbraio 2011, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame incidentale di M.F., condannava la Impiantistica Navale Marchigiana S.r.l. a risarcire per intero il danno dallo stesso subito per effetto dell'infortunio verificatosi il 9 settembre 2005, allorquando il lavoratore, trovandosi in posizione supina in uno spazio di circa 60x60x80 cm nel doppiofondo della cassa dell'olio del motore di una nave in allestimento addetto ad operazioni di saldatura, veniva raggiunto da materia allo stato fuso, la quale colava all'Interno del colletto della camicia, provocando l'incendio della stessa e della maglietta di cotone e così determinando lesioni personali.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come non fosse controverso che il lavoratore, al momento dell'infortunio, era schermato da una semplice pettorina di cuoio, che non aveva evitato le ustioni al dorso, e non dalla giacca ignifuga, che pur era disponibile e che avrebbe offerto una più ampia e migliore protezione.

La Corte rilevava poi che era proprio per rimediare all'imprudenza dei propri dipendenti che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a predisporre ogni possibile e opportuna cautela al fine di evitare rischi e prevenire infortuni e che, nel caso di specie, la società appellata non aveva dimostrato, né dedotto, di avere assolto tale obbligo, in particolare controllando che venisse effettivamente indossata la giacca ignifuga, né che il comportamento del lavoratore fosse stato tanto incongruo e imprevedibile da costituire causa autonoma dell'infortunio, così da interrompere il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento e da escludere l'inadempimento del datore di lavoro.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Impiantistica Navale Marchigiana S.r.l. con tre motivi; M.F. è rimasto intimato.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro Dispositivi Protezione Individuale DPI

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