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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2016, n. 26182

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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2016, n. 26182 - Attrezzatura pericolosa e infortunio del collaudatore. Responsabilità del vicedirettore della s.p.a. utilizzatrice e costruttrice del macchinario

1. Con sentenza del 12 novembre 2015 la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Torino del 17 dicembre 2013 con la quale G.S., in qualità di datore di lavoro - vicedirettore della società per azioni B., era stato condannato alla sanzione ritenuta di giustizia per il reato di lesioni gravi colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del lavoratore dipendente I.A.; fatto contestato come commesso il 2 dicembre 2008.

In particolare si contesta all'imputato, vicedirettore, investito - con delibera del Consiglio di amministrazione della s.p.a. B. del 4 ottobre 2008 - dei poteri del datore di lavoro e di responsabile della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per colpa sia generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) che specifica (violazione cioè degli artt. 71 e 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81):

a) di avere messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura non sicura, in particolare la linea di molatura bilaterale di vetri piani che presentava un varco tra la prima molatrice e la struttura denominata "troncaggio dinamico" di ampiezza tale da consentire l'accesso degli arti superiori in una zona pericolosa (perché zona di imbocco e di trascinamento del vetro piano molato per mezzo di rulli gommati contrapposti);

b) di avere omesso di esaminare compiutamente, nel documento di valutazione dei rischi, tutti i rischi connessi alla linea di molatura bilaterale dei vetri, omettendo di prevedere che la fase di montaggio delle protezioni precedesse la fase di regolazione e taratura dei movimenti delle macchine e del collaudo funzionale (fase di montaggio prevista, invece, in concreto dopo quella delle regolazioni e delle tarature); 

e dunque, per effetto delle violazioni descritte, per avere G.S. consentito che l'operaio I.A. procedesse all'attività di registrazione delle mole sulla macchina molatrice bilaterale dei vetri piani, macchina fabbricata dalla stessa ditta B., introducendo il braccio destro nel varco tra l'uscita della prima molatrice ed il troncatore per sorreggere il vetro appena molato e così permettendo che i rulli gommati di trascinamento del vetro in via di lavorazione trascinassero nel moto, insieme al vetro, anche la mano del lavoratore, che subiva un trauma da schiacciamento che determinava la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e l'inabilità assoluta al lavoro per almeno 204 giorni.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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