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Officine saldatura gas metalli con oltre 5 addetti: quadro normativo PI

ID 7204 | | Visite: 11273 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7204

Attivit  9 D P R  151 2011

Officine saldatura: Attività 9 D.P.R. 151/2011 / Aggiornamento 2023

ID 7204 | Rev. 2.0 del 22.01.2023 / Documento completo allegato

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23.04.2019), l'attività 9 di nuova realizzazione (Art. 1 c.1), rientra tra le attività di Prevenzione Incendi che sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.

In sintesi (si veda Circolare VVF 15/10/2019 n.15406):

Fig  1  Schema procedura PI Attivit  senza RT

Fig. 1. Schema procedura PI ad Attività senza RT

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

---

Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”.

Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali i Decreti PI luoghi di lavoro 2021 (Decreto 1 settembre 2021Decreto 2 settembre 2021Decreto 3 settembre 2021), o, in alternativa, quelle riportate nel D.P.R. 03/08/2015.

Procedure

DATA NORMA ARGOMENTO
27/03/2001 CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24 Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.)

Norme applicabili

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

- Nuove attività: Obbligo Codice

- Modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti se il Codice è incompatibile con l'esistente è possibile applicare:
-- RT tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti
o
-- Codice all'intera attività

DM 03/08/2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 30/11/1983  
Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004
Disposizioni  relative  all’installazione ed alla  manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007
Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

   
...
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1.0 2019 Decreto 12 Aprile 2019 Certifico Srl
0.0 2018 --- Certifico Srl

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