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Registro Nazionale Medici competenti Sicurezza lavoro

ID 6489 | | Visite: 20650 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6489

Registro Nazionale Medici Competenti

Registro Nazionale dei medici competenti Sicurezza lavoro

ID 6489 | 13.06.2022 / Scheda allegato

Il Registro Nazionale dei medici competenti Sicurezza lavoro è stato istituito con il Decreto 4 marzo 2009 ed è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.

Nell’elenco devono essere iscritti tutti imedici che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per l'iscrizione, il Medico Competente è tenuto a comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Medico Competente è altresì tenuto a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell’attività.

Registro nazionale dei medici competenti

L'elenco nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. n.146 del 26 giugno 2009).

I sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

In base alle modifiche all'art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

Compila il modulo di autocertificazione.

Consulta l'elenco dei medici competenti.

Per eventuali informazioni scrivi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della salute Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Leggi anche la circolare 1 giugno 2017 Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure  

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