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Adempimenti Prevenzione Incendi: normativa e procedure

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Adempimenti Prevenzione Incendi

Adempimenti Prevenzione Incendi: normativa e procedura

ID 5230 | Rev. 1.0 del 04.05.2019

In allegato Documento completo sulle modalità di Adempimenti di Prevenzione Incendi, con schemi, relativi a Normativa e Procedure per:

- Richiesta valutazione del progetto (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011)
- SCIA (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011
- Attestazione di rinnovo (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011
- Richiesta di deroga (art. 7 del D.P.R. n. 151/2011
- Richiesta nulla osta di fattibilità (art. 8 del D.P.R. n. 151/2011
- Richiesta verifica in corso d'opera (art. 9 del D.P.R. n. 151/2011)

alla luce del 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e in relazione alla normativa della SCIA Segnalazione Certificata d'Inizio Attività di cui all'art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241.

Update 04.05.2019

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco. (Vedi elenco)

I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.

LA SCIA ANTINCENDIO

Le procedure per la prevenzione degli incendi vengono semplificate sensibilmente grazie al DPR 1.8.2011 n.151 (GU 22.9.2011 n.122). Il DPR applica alle procedure antincendio la SCIA, Segnalazione Certificata d'Inizio Attività. Nella tabella allegata al DPR vengono elencate 80 attività (Vedi elenco) (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Ad ogni attività corrispondono tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto. In precedenza le attività erano 97, elencate nel DM 16 febbraio 1982 che è stato abrogato insieme al DPR 26.5.1959 n. 689.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/7/2010 n. 122) sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Tiene inoltre conto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 139/2006, art.16 co. 1.

Vedi Articolo SCIA / SCIA2

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

Sono comprese nella categoria A, tra le altre, le seguenti attività da n. da 65 a 78:

  • alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto
  • scuole fino a 150 persone
  • strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq
  • locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq
  • aziende ed uffici fino a 500 persone presenti 
  • autorimesse fino a 1000 mq
  • edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.

Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

Sono comprese nella categoria B, tra le altre, le seguenti attività:

  • locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone,
  • alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto
  • scuole da 150 a 300 persone
  • strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto
  • ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq
  • locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq
  • aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti
  • edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.

Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

Sono comprese nella categoria C, tra le altre, le seguenti attività:

  • tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici DLgs 42/2004.
  • teatri oltre le 100 persone,
  • alberghi e villaggi oltre 100 posti letto,
  • scuole oltre 300 persone,
  • strutture sanitarie oltre 100 posti letto
  • locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq,
  • aziende e uffici oltre 800 persone presenti
  • edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio

Come precisato nella circolare del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2011, per le attività incluse nelle categorie B e C la SCIA di inizio attività non dovrà contenere anche il progetto dei lavori, perché è stato già consegnato al Comando in allegato all'istanza di parere di conformità. Inoltre la circolare precisa che ai sensi dell'art. 4.1 del DPR occorre allegare al progetto: atto notorio del titolare dell'attività, asseverazione di un tecnico abilitato di conformità alla regola tecnica approvata dal Comando provinciale e certificazione comprovante che gli elementi costruttivi, gli impianti ecc. sono stati realizzati secondo le norme antincendio.

Adempimenti PI 00

Figura 1 - Procedura di prevenzione incendi per le categorie A/C/B

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2018, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

- documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di valutazione del progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni. In attesa della ricezione della documentazione richiesta, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) è interrotto.

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. 

In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA

(Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività / diversa da SCIA amministrativa), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente. 

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2018, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:

asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2018;

- documentazione conforme all'allegato II al DM 7/8/2012 per le attività di cat. B/C;

- documentazione conforme all'allegato I b) al DM 7/8/2012 per le attività di cat. A;

- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo). La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

SCIA - categoria C:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Si fa presente che, con le innovazioni introdotte con il nuovo regolamento, il certificato di prevenzione incendi non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato; non ha validità temporale; assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 

Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine massimo di 45 giorni

Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

SCIA - categoria A/B: 

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale della visita tecnica.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

(Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)

Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista.
Per un numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza è di 10 anni

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione. 

L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2018, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:

-  asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui  all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;

- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

RICHIESTA DI DEROGA

(Rif. art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. 

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette,(cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.). 

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2018, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

- documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. 

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

(Rif. art. 8 DPR 151/2011 - art. 7 DM 7/8/2012)

Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. 

La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

-  documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;

-  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

(Rif. art. 9 DPR 151/2011 - art. 8 DM 7/8/2012)

Anche questo è un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. 

La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il mod. PIN6-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
...

Abolizione del "silenzio-rifiuto"

L'art. 3 co. 3 del DPR 151/2011non prevede il c.d. “silenzio-rifiuto”, a differenza del vecchio regolamento che all'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva «… ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.»

Nota DCPREV prot. n. 2120 del 14-02-2013.
Quesito interpretazione del silenzio assenso sulla richiesta di esame progetto.

Con riferimento al quesito in oggetto …, si rinvia al chiaro disposto dell’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241.(1)

(1) Art. 20 co. 4 legge 7 agosto 1990 n. 241: Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Previsione di parere contrario

In caso di rilascio di “parere contrario”, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I termini di conclusione del procedimento (che è sospeso) iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei citati 10 giorni.

segue in allegato

Fonte VVF

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
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