Slide background




Linee guida per la compilazione della "Dichiarazione di Rispondenza" - DIRI

ID 804 | | Visite: 19140 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/804


Linee guida per la compilazione della "Dichiarazione di Rispondenza"

La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal DM 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati fino al 28/03/2008.

La “dichiarazione di rispondenza “può essere rilasciata solo:

- per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;

- per impianti sopra i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. (Art. 7 comma 6 DM 37/08)

La redazione della documentazione della “dichiarazione di rispondenza” deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall’esame dell’eventuale documentazione presente.

Qualora fosse presente una documentazione anche parziale degli impianti, il professionista può utilizzarla previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza.

Prima dell’inizio della verifica è necessario classificare gli ambienti in funzione dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.

La “dichiarazione di rispondenza” può essere riferita alla “regola dell’arte” vigente all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame, fatta salva la valutazione dei rischi elettrici in relazione alla classificazione considerando altresì eventuali norme che hanno imposto successivamente un adeguamento obbligatorio; la “regola dell’arte” più recente è da considerare con grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alla precedente. Se non si conosce l’epoca di realizzazione dell’impianto, le analisi devono essere eseguite seguendo la regola tecnica attuale.

Non potrà essere rilasciata la “dichiarazione di rispondenza” per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

(Delibera 738 Collegio dei Periti Milano e Lodi)
(Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DIRI.pdf)DIRI
Impianti Elettrici
IT21 kB2643

Tags: Sicurezza lavoro Rischio impianti Impianti termici Impianti elettrici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 21, 2024 124

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009 Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006 [box-info]D.Lgs 139/2006 Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e… Leggi tutto
Decreto 6 febbraio 2024 n  49
Apr 16, 2024 147

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 ID 21696 | 16.04.2024 Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai… Leggi tutto
Atti 1  congresso nazionale malattie del lavoro  malattie professionali    1907
Apr 15, 2024 124

Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907

Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907 ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto) Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso… Leggi tutto

Più letti Sicurezza