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"MACSI" Plastic tax: Legge di bilancio 2020

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MACSI   Legge 2020

"MACSI" Plastic tax: Legge di bilancio 2020

ID 9811 | 04.01.2020

La Legge di Bilancio 2020 introduce l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
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Legge di Bilancio 2020

634. È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

635. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

636. Per i MACSI, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

637. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

638. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

639. L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
1) all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
2) all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

640. L’imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.

641. L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell’imposta dovuta.

642. L’imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l’imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero l’esportazione, l’imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all’esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L’imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.

643. L’imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell’opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l’imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.

645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell’imposta di cui al comma 634 è effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell’imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L’imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.

647. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta di cui al comma 634, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili
ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650.
La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

648. Per l’imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all’iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all’imposta di cui al comma 634, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10.

649. L’imposta di cui al comma 634 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque
anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.

650. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma
e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

651. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell’anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all’identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità per il versamento dell’imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità per il rimborso dell’imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.

653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell’ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

654. Il credito d’imposta di cui al comma 653 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021, esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

655. Il credito d’imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

656. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

657. I crediti d’imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».

658. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

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